AMBULATORI MEDICI E LABORATORI DI ANALISI
Decreto
Ministero dell'Interno 18 settembre 2002
(Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2002)
Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle
strutture sanitarie, pubbliche e private
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo
l’emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la
progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie di
seguito elencate e classificate sulla base di quanto riportato dall’art. 4 del
D.P.R. 14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 1997) in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:
a) strutture che erogano prestazioni in
regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
b) strutture che erogano prestazioni in
regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
1. – GENERALITA’
1.1 - Termini, definizioni e tolleranze
dimensionali
1. Per i termini, le definizioni e le
tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con D.M. 30/11/1983 (G.U.
n. 339, del 12/12/1983).
2. Ai fini delle presenti disposizioni,
si definisce inoltre:
a) CORRIDOIO CIECO: corridoio o porzione
di corridoio dal quale è possibile l’esodo in un’unica direzione. La lunghezza
del corridoio cieco va calcolata dall’inizio dello stesso fino all’incrocio con
un corridoio dal quale sia possibile l’esodo in almeno due direzioni, o fino al
più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.
b) ESODO ORIZZONTALE PROGRESSIVO:
modalità di esodo che prevede lo spostamento dei degenti in un compartimento
adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l’incendio non sia
stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una successiva
evacuazione verso luogo sicuro.
c) PERCORSO ORIZZONTALE PROTETTO:
percorso di comunicazione protetto da elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco
adeguata, con funzione di collegamento tra compartimenti o di adduzione verso
luogo sIcuro.
d) PIANO DI USCITA DALL’EDIFICIO: piano
dal quale sia possibile l’evacuazione degli occupanti direttamente in luogo
sicuro all’esterno dell’edificio, anche attraverso percorsi orizzontali
protetti.
e) SCALA DI SICUREZZA ESTERNA: scala
totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto
regolamentare e realizzata secondo
i criteri sotto riportati:
- i materiali devono essere di classe 0
di reazione al fuoco;
- la parete esterna dell’edificio su cui
è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una
larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni
lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60. In alternativa la scala
esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell’edificio e collegarsi alle
porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza,
aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.
1.2 - Classificazione delle aree delle strutture
sanitarie
1. Le aree delle strutture sanitarie, ai
fini antincendio, sono così classificate:
Tipo A - aree od impianti a
rischio specifico, classificati come attività soggette al controllo del
C.N.VV.F . ai sensi del D.M. 16/02/1982 (G.U. n. 98, del 9/04/1982) e del
D.P.R. 26/05/1959, n. 689 (G.U. n. 212, del 4/09/1959) (impianti di produzione
calore, gruppi elettrogeni, autorimesse, ecc.).
Tipo B - aree a rischio specifico
accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e ricerca,
depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati, anche
in parte, ad aree di tipo C e D .
Tipo C - aree destinate a prestazioni
medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici,
centri di diagnostica, consultori, ecc.) in cui non è previsto il ricovero.
Tipo D - aree destinate a ricovero
in regime ospedaliero e/o residenziale nonché aree adibite ad unità speciali
(terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie,
terapie particolari, ecc.).
Tipo E - aree destinate ad altri
servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali,
spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi
bar e limitati spazi commerciali) .
TITOLO IV
STRUTTURE CHE
EROGANO PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE, SIA
ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE
STRUTTURE, FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI A CICLO DIURNO IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO E/O RESIDENZIALE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE
STRUTTURE
ESISTENTI, FINO A 25 POSTI LETTO,
CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME
RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO
18.1 - Generalità
1. Le strutture di cui al presente Titolo possono essere ubicate in edifici ad uso civile, serviti anche da scale ad uso promiscuo.
18.2 - Strutture di
superficie fino a 500 m2
1. Devono essere osservate le seguenti
prescrizioni: strutture portanti e separanti almeno R/REI 30 per i piani fuori
terra e almeno R/REI 60 per i pianti interrati;
misure relative alle vie di uscita in
grado di assicurare il sicuro esodo degli occupanti e conformi almeno
all’allegato III del D.M. lo marzo 1998.
I locali ubicati ai piani interrati
devono disporre, in ogni caso, di almeno due vie di uscita alternative
adducenti verso luoghi sicuri;
impianti realizzati in conformità alla
normativa vigente;
aree ed impianti a rischio specifico
conformi alle disposizioni di cui al punto 5 (ad eccezione del punto 5.1, commi
2 e 3), del Titolo II.
2. Devono inoltre essere osservate le
disposizioni di cui al Titolo II, punti 7.2, 9, 10.1, 10.2, 11 e 12.
3. Nelle strutture che erogano
prestazioni a ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale,
fino a 25 posti letto, deve essere installato un impianto di allarme elettrico
a comando manuale con dispositivi di segnalazione ottici ed acustici.
18.3 - Strutture di superficie superiore
a 500 m2
1. Devono essere applicate le
disposizioni previste per le aree di tipo C di cui, rispettivamente: al Titolo
II, per le strutture di nuova costruzione e per quelle esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, nel caso siano oggetto di interventi
comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione
d’uso; al Titolo III per le strutture esistenti.
5. - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO
5.1 - Generalità
1.
Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere realizzati a regola d’arte
e devono essere sezionabili sia centralmente che localmente da posizioni
segnalate e facilmente accessibili. Gli impianti di produzione calore devono
essere di tipo centralizzato.
2. Nei filtri a prova di fumo devono
prevedersi intercettazioni a comando manuale, ubicate in apposito quadro, dei
seguenti impianti a servizio dei compartimenti attigui:
impianto elettrico;
impianto di distribuzione dei gas medicali;
impianto di condizionamento e
ventilazione.
3. All’interno dei filtri devono essere
ripetuti in apposito pannello i segnali relativi allo stato di servizio dei
seguenti impianti dei compartimenti attigui:
impianto elettrico;
impianto di distribuzione dei gas medicali;
rete idrica antincendio;
impianto di rivelazione e allarme.
5.2 - Locali adibiti a depositi e servizi
generali
5.2.1 - Locali adibiti a deposito di
materiale combustibile per le esigenze giornaliere dei reparti
1. E’ consentito destinare a deposito di
materiali combustibili per le esigenze giornaliere dei reparti, locali di
superficie limitata e comunque non eccedente i 10 mq, anche privi di aerazione
naturale, alle seguenti condizioni:
carico di incendio non superiore a 30
kg/mq di legna standard;
strutture di separazione con
caratteristiche non inferiori REI 30;
porte di accesso con caratteristiche non
inferiori a REI 30, munite di dispositivo di autochiusura;
rilevatore di fumo collegato all’impianto
di allarme;
un estintore portatile d’incendio avente
carica minima pari a 6 kg di capacità estinguente non inferiore a 2lA 89B C.
5.2.2 - Locali destinati a deposito di
materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m2
1. Possono essere ubicati anche in aree
di tipo C e D; la comunicazione deve avvenire unicamente con gli spazi
riservati alla circolazione interna. Le strutture di separazione e le porte di
accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere
caratteristiche almeno REI 60.
2. Il carico di incendio deve essere
limitato a 30 Kg/m2 di legna standard e deve essere inStallato un impianto
automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il limite del carico di incendio
può essere elevato fino a 60 kg/m2 qualora il locale sia protetto da impianto
di spegnimento automatico.
3. La ventilazione naturale non deve
essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile
raggiungere per l’aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è
ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi
ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, sempreché sia
assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella
richiesta. L ‘aerazione naturale può
essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione. Qualora l’aerazione
naturale non dovesse essere compatibile con particolari esigenze di asetticità
dei locali, gli stessi devono essere provvisti di un impianto meccanico di
immissione e di estrazione dell’aria in grado di assicurare una portata pari ad
almeno 6 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza.
4. In prossimità della porta di accesso
al locale deve essere installato un estintore portatile avente carica minima
pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C.
5.2.3 - Locali destinati a deposito di
materiale combustibile con superficie massima di 500 m2
1. Possono essere ubicati all’interno
della struttura sanitaria con esclusione dei piani adibiti ad aree di tipo C e
D.
2. L'accesso può avvenire dall’esterno:
- da spazio scoperto;
- da intercapedine antincendio di
larghezza non inferiore a 0,90 m; oppure dall’interno, esclusivamente dagli
spazi riservati alla circolazione interna, tramite filtro a prova di fumo.
3. I locali devono avere almeno una
parete, di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro, atteStata su spazio
scoperto o, nel caso di locali interrati, su intercapedine antincendi.
4. Le strutture di separazione devono
possedere caratteristiche almeno REI 90.
5. Deve essere installato un impianto
automatico di rivelazione ed allarme incendio ed un impianto idrico antincendio
con idranti DN 45. Inoltre all’interno dei locali deve essere previsto un
congruo numero di estintori
portatili aventi carica minima pari a 6
kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C.
6. Qualora sia superato il valore del
carico di incendio di 30 kg/m2 di legna standard o i 300 m2 di superficie, il
deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.
7. L’aerazione naturale deve essere non
inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale.
5.2.4 - Depositi di sostanze infiammabili
1. Devono essere ubicati al di fuori del
volume del fabbricato.
2. E’ consentito detenere all’interno del
volume dell’edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento,
prodotti liquidi infiammabili in quantità strettamente necessaria per le
esigenze igienicosanitarie.
Tali armadi possono essere ubicati nelle
infermerie di piano nonché nei locali deposito dotati della prescritta
superficie di aerazione naturale.
5.2.5 - Locali adibiti a servizi generali
(laboratori di analisi e ricerca, laboratori o locali ove si detengono,
impiegano o manipolano sostanze radioattive, lavanderie, sterilizzazione,
inceneritori, ecc.)
1. In relazione all’oggettivo più elevato
livello di rischio connesso con i locali adibiti a servizi generali (laboratori
di analisi e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano o
manipolano sostanze radioattive,
lavanderie, sterilizzazione, inceneritori, ecc.), si richiede che tali locali
siano posti ad adeguata distanza rispetto alle aree di tipo C e D. I locali,
fatto salvo quanto previsto dalle specifiche normative di prevenzione incendi,
devono avere strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo
di autochiusura, con caratteristiche almeno REI 90.
2. I servizi di lavanderia e
sterilizzazione, qualora superino i valori di carico d’incendio di 30 kg/m2,
devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico.
3. Gli inceneritori devono essere
realizzati a regola d’arte nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.
5.3 - Impianti di distribuzione dei gas
5.3.1 - Distribuzione dei gas
combustibili
1. Le condutture principali dei gas
combustibili devono essere a vista ed esterne al fabbricato. In alternativa,
nel caso di gas con densità relativa inferiore a 0,8, è ammessa la sistemazione
in cavedi direttamente e permanentemente aerati in sommità. In caso di
eventuali brevi attraversamenti di locali tecnici, le tubazioni devono essere
poste in guaina di classe zero di reazione al fuoco, aerata alle due estremità
verso l’esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione
interna.
2. All’interno delle strutture sanitarie
non è consentito impiegare ed introdurre bombole di gas combustibili.
5.3.2 - Distribuzione dei gas medicali
1. La distribuzione dei gas medicali
all’interno delle strutture sanitarie deve avvenire mediante impianti
centralizzati rispondenti ai seguenti criteri:
a) Allo scopo di evitare che un incendio
sviluppatosi in una zona della struttura comporti la necessità di interrompere
l’alimentazione dei gas medicali anche in zone non coinvolte dall’incendio
stesso, la disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve
essere tale da garantire l’alimentazione di altri compartimenti. Ciò è
realizzato, ad esempio, mediante una rete primaria disposta ad anello e
collegata alla centrale di alimentazione in punti contrapposti. L’impianto di
un compartimento non deve essere derivato da un altro compartimento, ma
direttamente dalla rete di distribuzione primaria.
b) L’impianto di distribuzione dei gas
medicali deve essere compatibile con il sistema di compartimentazione
antincendio e permettere l’interruzione della erogazione dei gas mediante
dispositivi di intercettazione manuale posti all’esterno di ogni compartimento
in posizione accessibile e segnalata; idonei cartelli, inoltre, devono indicare
i tratti di impianto sezionabili a seguito della manovre di intercettazione.
c) Le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere disposte in modo tale da non entrare in contatto con reti di altri impianti tecnologici ed elettrici. Devono essere altresì opportunamente protette da azioni meccaniche e poste a distanza adeguata da possibili fattori di surriscaldamento. La distribuzione all’interno del compartimento deve avvenire in modo da non determinare sovrapposizioni con altri impianti.
Eventuali sovrapposizioni per
attraversamenti sono consentite mediante separazione fisica dagli altri
impianti ovvero adeguato distanziamento.
d) I cavedi attraversati dagli impianti
di gas medicali devono essere ventilati con aperture la cui posizione sarà
funzione della densità dei gas interessati.
e) Gli impianti di distribuzione dei gas
medicali devono essere realizzati e sottoposti ad interventi di controllo e
manutenzione nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti, delle norme di buona tecnica o, in assenza di dette nonne, delle
istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore.
5.4 - Impianti di condizionamento e
ventilazione
5.4.1 - Generalità
1. Gli impianti di condizionamento e/o di
ventilazione possono essere di tipo centralizzato o localizzato. Tali impianti
devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
a) non alterare le caratteristiche delle
strutture di compartimentazione;
b) evitare il ricircolo dei prodotti
della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
c) non produrre, a causa di avarie e/o
guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
d) non costituire elemento di
propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.
2. Tali obiettivi si considerano
raggiunti se gli impianti vengono realizzati come specificato ai seguenti
punti:
5.4.2 - Impianti centralizzati
1. Le unità di trattamento dell’aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.
2. I gruppi frigoriferi devono essere
installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di
caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso
direttamente dall’esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe
caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.
3. L’aerazione nei locali dove sono
installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal
costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20
della superficie in pianta del locale.
4. Nei gruppi frigoriferi devono essere
utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I
gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono
essere installati solo all’esterno dei fabbricati o in locali aventi
caratteristiche analoghe a quelli delle centrali tecniche alimentate a gas.
5. Le centrali frigorifere destinate a
contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono
rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di
produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.
6. Non è consentito utilizzare aria di ricircolo
proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
5.4.3 - Condotte aerotermiche
1. Le condotte aerotermiche devono essere realizzate in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e le ubazioni flessibili di raccordo in materiale di classe 2.
2. Le condotte non devono attraversare:
- luoghi sicuri, che non siano a cielo
libero;
- vani scala e vani ascensore;
- locali che presentino pericolo di
incendio, di esplosione e di scoppio.
3.
Qualora, per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto sopra
indicato, le condotte devono essere separate con strutture REI di classe pari
al compartimento interessato ed intercettate con serrande tagliafuoco aventi analoghe caratteristiche.
4. Negli attraversamenti di pareti e
solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale di
classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.
5.4.4 - Dispositivi di controllo
1. Ogni impianto deve essere dotato di un
dispositivo di comando manuale, situato in un punto facilmente accessibile, per
l’arresto dei ventilatori in caso d’incendio.
2. Inoltre gli impianti devono essere
dotati di sistema di rivelazione di presenza di fumo all’interno delle condotte
che comandi automaticamente l’arresto dei ventilatori e la chiusura delle
serrande tagliafuoco.
L’intervento dei rivelatori deve essere
segnalato nella centrale di controllo.
3. L’intervento dei dispositivi, sia manuali
che automatici, non deve permettere la rimessa in funzione dei ventilatori
senza l’intervento manuale dell’operatore.
5.4.5 - Schemi funzionali
1. Per ciascun impianto deve essere
predisposto uno schema funzionale in cui risultino:
-
gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
- l’ubicazione delle serrande
tagliafuoco;
- l’ubicazione delle macchine;
- l’ubicazione di rivelatori di fumo e
del comando manuale;
- lo schema di flusso dell’aria primaria
e secondaria;
- la logica sequenziale delle manovre e
delle azioni previste in emergenza; l’ubicazione del sistema antigelo.
5.4.6 - Impianti localizzati
1. E’ consentito il condizionamento
dell’aria a mezzo singoli apparecchi, a condizione che il fluido refrigerante
sia non infiammabile e non tossico. E’ comunque escluso l’impiego di
apparecchiature a fiamma libera.
7.2 - Estintori
1. Tutte le strutture sanitarie devono
essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo
approvato dal Ministero dell’interno, distribuiti in modo uniforme nell’area da
proteggere; in modo da facilitarne il rapido utilizzo in caso di incendio; a
tal fine è consigliabile che gli estintori siano ubicati:
- lungo le vie di esodo, in prossimità
degli accessi;
- in prossimità di aree a maggior
pericolo.
2. Gli estintori devono essere ubicati in
posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una
persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m; appositi
cartelli segnalatori devono facilitarne
l’individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere
installati in ragione di almeno uno ogni 100 m2 di pavimento, o frazione, con
un minimo di due estintori per piano o per compartimento e di uno per ciascun
impianto a rischio specifico.
3. Salvo quanto specificatamente
previsto al punto 5.2.1, gli estintori portatili devono avere carica minima
pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A - 1448 C. Gli estintori
a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere agenti
estinguenti di tipo idoneo all’uso previsto.
9. - SEGNALETICA DI SICUREZZA
1. La segnaletica di sicurezza,
espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, deve essere conforme alle
disposizioni di cui al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 (S.O.G.U. n. 223, del
23/09/1996). Deve, inoltre, essere osservato quanto prescritto all’art. 1.del
D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. In particolare la cartellonistica deve indicare:
a) le porte delle uscite di sicurezza;
c) i percorsi per il raggiungimento delle
uscite di sicurezza;
d) l’ubicazione dei mezzi fissi e
portatili di estinzione incendi.
2. Alle attività a rischio specifico,
inoltre, si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di sicurezza
contenute nelle relative disposizioni.
10. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
10.1 - Generalità
1. I criteri in base ai quali deve essere
organizzata e gestita la sicurezza antincendio, sono enunciati negli specifici
punti del decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 (S.O.G.U. n. 81, del __
aprile 1998).
10.2 - Procedure da attuare in caso di
incendio
1. Oltre alle misure specifiche definite
secondo i criteri di cui al precedente punto 10.1, deve essere predisposto e
tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare tra l’altro:
a) le azioni che il personale addetto
deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia dei degenti, degli
utenti dei servizi e dei visitatori;
b) le procedure per l’esodo degli
occupanti.
11. - INFORMAZIONE E FORMAZIONE
1. I criteri in base ai quali deve essere
la formazione e l’informazione del personale sono enunciati negli specifici
punti del decreto del Ministero dell’interno di concerto con il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.
12. - ISTRUZIONI DI SICUREZZA
12.1 - Istruzioni da esporre a ciascun
piano
1. In ciascun piano della struttura
sanitaria, in prossimità degli accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta,
devono essere esposte, bene in vista, precise istruzioni relative al
comportamento del personale e del pubblico in caso di emergenza corredate da
planimetrie del piano medesimo che riportino, in particolare, i percorsi da
seguire per raggiungere le scale e le uscite.
12.2 - Istruzioni da esporre nei locali
cui hanno accesso degenti, utenti e visitatori
1. In ciascun locale precise istruzioni,
esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di
incendio.
2. Le istruzioni devono essere
accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi
schematicamente la posizione del locale rispetto alle vie di esodo, alle scale
ed alle uscite. Le istruzioni devono richiamare il divieto di usare i comuni
ascensori in caso di incendio ed eventuali altri divieti.