1 Con atto introduttivo depositato nella
cancelleria della Corte il 26 maggio 1999 la Commissione delle Comunità europee
ha proposto, in forza dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che
la Repubblica italiana, avendo mantenuto un secondo sistema di formazione per
l'accesso alla professione di dentista, non conforme alla direttiva del
Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE, concernente il coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di
dentista (GU L 233, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva sul coordinamento»), e
avendo mantenuto la possibilità di una doppia iscrizione all'albo dei medici e
all'albo degli odontoiatri per i medici che esercitano l'attività di
odontoiatra, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della
suddetta direttiva.
Normativa comunitaria
2 Il 25 luglio 1978 il
Consiglio ha emanato, nel contempo, la direttiva 78/686/CEE, concernente il
reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e
comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233, pag. 1; in
prosieguo: la «direttiva sul riconoscimento») e la direttiva sul coordinamento.
3 A tenore dell'art 1, n. 1, della direttiva sul coordinamento, gli Stati
membri subordinano l'accesso alle attività di dentista esercitate con titoli
previsti dall'art. 1 della direttiva sul riconoscimento e l'esercizio delle
dette attività al possesso di un diploma, certificato o altro titolo previsto
dall'art. 3 della direttiva sul riconoscimento, comprovante che l'interessato ha
acquisito nel corso dell'intero ciclo di formazione le cognizioni e l'esperienza
prescritte dalla direttiva sul coordinamento. L'art. 1, n. 2, della direttiva
sul coordinamento precisa che tale tipo di formazione odontoiatrica comprende
nel suo intero ciclo almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo
pieno.
4 Prima dell'adozione di tali direttive e del loro recepimento nel
diritto italiano, la professione di dentista non aveva una sua organizzazione in
Italia ed era, in pratica, esercitata da medici. Per tener conto di tale
situazione particolare, l'art. 19 della direttiva sul riconoscimento, contenuto
nel capitolo VII, intitolato «Disposizioni transitorie relative alla situazione
particolare dell'Italia», sancisce che:
«Dal momento in cui l'Italia
prenderà le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, gli Stati
membri riconosceranno, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo
1 della presente direttiva, i diplomi, certificati e altri titoli di medico
rilasciati in Italia a persone che hanno iniziato la loro formazione
universitaria di medico al più tardi dopo diciotto mesi dalla notifica della
presente direttiva, insieme ad un attestato, rilasciato dalle competenti
autorità italiane, che certifichi che queste persone si sono effettivamente e
lecitamente dedicate in Italia a titolo principale alle attività di cui
all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE per un periodo di almeno tre anni
consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato e
che tali persone sono autorizzate ad esercitare dette attività alle medesime
condizioni dei titolari del diploma, certificato o altro titolo di cui
all'articolo 3, lettera f), della presente direttiva.
Sono dispensate dalla
pratica triennale di cui al primo comma le persone che hanno compiuto con
successo studi di almeno tre anni la cui equivalenza alla formazione di cui
all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE sia attestata dalle autorità
competenti».
Normativa nazionale
5 Con legge 24 luglio 1985, n. 409,
intitolata «Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e
disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di
servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee»
(Supplemento ordinario n. 69 alla GURI n. 190 del 13 agosto 1985), la Repubblica
italiana ha recepito nel suo ordinamento giuridico nazionale le direttive sul
riconoscimento e sul coordinamento.
6 L'art. 1 della suddetta legge
istituisce in Italia la professione di dentista e ne riserva l'esercizio, con il
titolo di «odontoiatra», alle persone che abbiano seguito una delle formazioni
seguenti:
- o la nuova formazione specifica di dentista, di durata pari a
cinque anni, comprovata dal diploma di «laurea in odontoiatria e protesi
dentaria», seguita dall'abilitazione all'esercizio della professione;
- o
una formazione di base di medico, di durata pari a sei anni, comprovata dal
diploma di «laurea in medicina e chirurgia», seguita dall'abilitazione
all'esercizio della medicina e della chirurgia, completata da un diploma di
specializzazione in campo odontoiatrico rilasciato dopo tre anni di
specializzazione.
7 L'art. 4 della legge n. 409/85 prevede che l'iscrizione
all'albo degli odontoiatri è incompatibile con l'iscrizione ad un altro albo
professionale. L'art. 20 di tale legge ha in particolare obbligato i medici
privi di specializzazione in odontoiatria che avevano iniziato la formazione
anteriormente al 28 gennaio 1980 e intendevano esercitare in tale ambito
professionale a optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri entro cinque
anni dall'entrata in vigore della suddetta legge, vale a dire entro il 28 agosto
1990. L'art. 5 consente tuttavia ai medici che vantano una specializzazione in
odontoiatria di conservare, nel contempo, la loro iscrizione all'albo dei medici
e a quello degli odontoiatri.
Fase precontenziosa
8 Ritenendo che la
normativa italiana menzionata ai punti 5-7 della presente sentenza fosse
contraria alle direttive sul riconoscimento e sul coordinamento, la Commissione
ha avviato il procedimento per inadempimento. Con lettera 9 aprile 1997 essa ha
invitato la Repubblica italiana a presentarle osservazioni a questo riguardo. In
risposta le autorità italiane hanno inviato il disegno di legge n. 2653 relativo
alla professione di odontoiatra, che prevede una sola possibilità di accesso
alla professione (formazione specifica comprovata dal diploma di laurea in
odontoiatria e protesi dentaria).
9 Una volta constatato che il suddetto
disegno di legge non era stato ancora adottato, in data 18 maggio 1999 la
Commissione ha emesso un parere motivato invitando la Repubblica italiana ad
adottare le misure necessarie per conformarvisi entro due mesi a decorrere dalla
notifica dello stesso. Ritenendo che le spiegazioni fornite dalle autorità
italiane non fossero esaurienti, la Commissione ha deciso di proporre il
presente ricorso.
Sulla ricevibilità
10 Il governo italiano solleva due
eccezioni di irricevibilità.
Sulla prima eccezione
11 Il governo
italiano rileva, in primo luogo, che la contestazione che gli è stata rivolta
per il fatto di aver «mantenuto» il secondo sistema di formazione e la
possibilità di una doppia iscrizione agli albi professionali dei medici e degli
odontoiatri non corrisponde alla realtà. Per meglio dire, non sarebbe stato
possibile mantenere le disposizioni controverse perché esse sarebbero state
introdotte nel diritto nazionale dopo l'adozione della direttiva sul
coordinamento e in vista del suo recepimento, e avrebbero sostanzialmente
modificato il regime precedente. Detta erronea formulazione avrebbe indotto in
errore la Repubblica italiana in merito alla comprensione delle censure
sollevate dalla Commissione e diminuito le sue possibilità di difesa.
12 A
tale proposito, basta rilevare che, essendo l'effettiva sussistenza
dell'inadempimento condizionata dall'esistenza di misure non conformi al diritto
comunitario nel momento in cui scade il termine fissato dalla Commissione nel
suo parere motivato, detta effettiva sussistenza è indipendente dalla data di
adozione delle disposizioni nazionali in questione. D'altro canto, uno Stato
membro che introduce disposizioni nazionali contrarie al diritto comunitario le
mantiene dal giorno della loro entrata in vigore sino ad una eventuale modifica
o abrogazione.
13 La prima eccezione di irricevibilità deve essere quindi
disattesa.
Sulla seconda eccezione
14 Il governo italiano fa valere, in
secondo luogo, che la Commissione non ha indicato, a sostegno del suo ricorso,
le disposizioni di diritto comunitario che non sarebbero state rispettate. Non
sarebbero stati pertanto identificati gli obblighi ai quali la Repubblica
italiana sarebbe venuta meno, di modo che il ricorso dovrebbe essere dichiarato
irricevibile.
15 Per quanto riguarda la prima censura, che inerisce al
secondo sistema di formazione previsto dalla legge n. 409/85, si deve rilevare
che la Commissione ha precisato nel suo ricorso che gli obblighi ai quali il
governo italiano sarebbe venuto meno sono quelli derivanti dall'art. 1 della
direttiva sul coordinamento.
16 Il ricorso della Commissione deve, quindi
essere dichiarato ricevibile per quanto riguarda la prima censura.
17 Quanto
alla seconda censura, che attiene alla possibilità di una doppia iscrizione
all'albo dei medici e all'albo degli odontoiatri, si deve ammettere che, come
sostiene il governo italiano, la Commissione non ha collegato tale censura ad
una precisa disposizione di una delle due direttive sul riconoscimento e sul
coordinamento.
18 Infatti, sia nella fase precontenziosa sia nel ricorso la
Commissione ha in primo momento affermato che la direttiva sul riconoscimento
esclude che un professionista titolare di un solo diploma e di una sola
abilitazione professionale sia iscritto nel contempo all'albo dei medici e
all'albo degli odontoiatri. A tale riguardo, essa si è riferita in particolare
all'art. 19 della direttiva sul riconoscimento, senza tuttavia sostenere che la
normativa italiana controversa viola il suddetto articolo. Successivamente essa
ha sostenuto che la situazione attuale in Italia è contraria al regime
armonizzato istituito dalle direttive sul riconoscimento e sul coordinamento.
Infine, sempre nel ricorso, ha fatto valere che la direttiva sul coordinamento
osta al mantenimento della possibilità di una doppia iscrizione.
19 La
Commissione ritiene tuttavia di aver esposto, sia nel parere motivato sia nel
ricorso, in modo coerente, preciso e particolareggiato le violazioni che essa
contesta alla Repubblica italiana. Essa precisa, nella sua replica, che l'art. 1
della direttiva sul coordinamento rappresenta la «chiave di volta» dell'intero
sistema armonizzato istituito con le direttive sul riconoscimento e sul
coordinamento e che occorre riferirsi al suddetto articolo, menzionato tanto nel
parere motivato quanto nel ricorso, in caso di violazioni gravi e fondamentali
del suddetto sistema armonizzato che, come nella fattispecie, non sono
ricollegabili a disposizioni più specifiche delle due summenzionate direttive.
20 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante
giurisprudenza, la Commissione è tenuta ad indicare, in ogni ricorso proposto ai
sensi dell'art. 226 CE, le censure esatte sulle quali la Corte è chiamata a
pronunciarsi, nonché, quanto meno sommariamente, gli elementi di diritto e di
fatto sui quali dette censure si fondano (v., in particolare, sentenza 23
ottobre 1997, causa C-375/95, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-5981, punto 35).
21 Per quanto riguarda, in particolare, l'obbligo di indicare gli elementi
di diritto sui quali sono fondate le censure formulate dalla Commissione, non è
sufficiente che la Commissione, per sostenere che lo Stato membro convenuto non
ha rispettato una disposizione di diritto comunitario, citi quest'ultima
soltanto nella parte del parere motivato o del ricorso che è dedicata all'ambito
normativo ed è meramente descrittiva e priva di ogni carattere dimostrativo.
22 Ne consegue che la menzione fatta dalla Commissione dell'art. 1 della
direttiva sul coordinamento nella parte del parere motivato e del ricorso
dedicata all'ambito normativo non può stabilire alcun legame tra la violazione
del suddetto articolo e l'esistenza della facoltà di iscriversi
contemporaneamente ai due albi professionali. Inoltre, la citazione di questo
stesso articolo da parte della Commissione a sostegno della prima censura non
implica, salvo diversa indicazione, che anche questo articolo sia invocato a
sostegno della seconda censura.
23 Tuttavia, quando la Commissione sostiene
che una disciplina nazionale è contraria al sistema, all'economia o allo spirito
di una direttiva di armonizzazione, senza che la violazione del diritto
comunitario che ne deriva possa essere collegata a disposizioni specifiche della
suddetta direttiva, il suo ricorso non può, soltanto per questo motivo, essere
dichiarato irricevibile. Tuttavia, in un caso del genere, la Corte può solo
esaminare se la disciplina nazionale in questione sia, in tal senso, contraria
alla direttiva interessata.
24 Nella fattispecie la Commissione ha sostenuto
che l'attuale situazione giuridica in Italia, che consente una doppia iscrizione
all'albo dei medici e all'albo degli odontoiatri, è contraria al regime
armonizzato istituito dalle direttive sul riconoscimento e sul coordinamento e
che quest'ultima, in quanto tale, osta al mantenimento della possibilità di una
doppia iscrizione. Pertanto, il ricorso da essa proposto ha consentito alla
Repubblica italiana di svolgere le proprie difese su tale punto al fine di
confutare le censure che la Commissione ha sollevato a tale proposito.
25 Di
conseguenza, per quanto riguarda la seconda censura, il ricorso della
Commissione deve essere dichiarato ricevibile in quanto la Commissione sostiene
che la disciplina nazionale in questione è contraria al regime armonizzato
istituito dalle direttive sul riconoscimento e sul coordinamento.
Nel merito
Sulla prima censura
Argomenti delle parti
26 A parere della
Commissione il secondo sistema di formazione previsto dalla legge n. 409/85,
nell'ambito del quale tre anni sono dedicati alla specializzazione in
odontoiatria, non risponde manifestamente al requisito di una formazione
specifica di cinque anni enunciato dall'art. 1 della direttiva sul
coordinamento.
27 Essa rileva che detto secondo sistema di formazione dei
dentisti corrisponde esattamente al diploma di medico specialista in
odontostomatologia, menzionato dall'art. 7 della direttiva del Consiglio 5
aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e
il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L
165, pag. 1).
28 Orbene, una specializzazione in medicina non potrebbe
rientrare contemporaneamente nell'ambito di applicazione della direttiva 93/16,
relativa ai medici, e in quello della direttiva sul riconoscimento, relativa ai
dentisti. La direttiva sul coordinamento prevederebbe espressamente
l'istituzione di una nuova categoria di professionisti abilitati ad esercitare
l'attività in odontoiatria con un titolo diverso da quello di medico. Questa è
la ragione per la quale l'art. 19 della direttiva sul riconoscimento
prevederebbe che i medici - che siano o meno specializzati nell'esercizio
dell'attività odontoiatrica - il cui titolo di medico sia stato rilasciato in
Italia non beneficino a pieno titolo del riconoscimento ai sensi della direttiva
sul riconoscimento, in quanto quest'ultimo sarebbe accordato a titolo
derogatorio e temporaneo a quei medici che abbiano iniziato la loro formazione
in medicina prima del 28 gennaio 1980.
29 Il secondo sistema di formazione
dei dentisti non potrebbe essere quindi mantenuto all'atto del recepimento della
direttiva sul coordinamento.
30 Inoltre la Commissione accoglie le
conclusioni adottate nel giugno 1989 dal comitato consultivo per la formazione
dei dentisti nel suo documento intitolato «Relazione e parere sulla
compatibilità con l'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE della formazione di
dentisti in Italia consistente in una formazione di medico seguita da una
specializzazione in campo odontoiatrico», recante il riferimento III/D/5045/3/89
del 15 novembre 1989, allegato alla replica della Commissione.
31 Il
suddetto comitato, che riunisce esperti della materia di tutti gli Stati membri,
ha concluso, al punto 4, lett. a) e b), del detto documento:
«a) Una
formazione in odontoiatria che segue agli studi di medicina non corrisponde al
contenuto dell'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE, che esige una formazione
specifica di dentista nel corso di studi universitari di una durata di cinque
anni dedicati esclusivamente all'odontologia. Una formazione che completa studi
di medicina e rappresenta soltanto una specializzazione in odontologia si
distingue nettamente per le sue strutture e per il suo contenuto da un
curriculum di cinque anni concepito secondo le prescrizioni dell'articolo 1
della direttiva 78/687/CEE, dedicato fin dall'inizio all'odontologia e concluso
con esami concernenti unicamente questa scienza.
b) Il secondo tipo di
formazione esistente in Italia corrisponde alla formazione di "stomatologo". Il
diploma di "stomatologo" e la specializzazione in questo campo rientrano nelle
direttive sui medici. Ora le direttive concernenti i medici e i dentisti sono
basate sul principio che si tratta di due professionisti distinte. In base a
questo principio, la qualifica di specialista in "stomatologia" attribuita in
Italia è stata ripresa a giusto titolo nella direttiva "medici". Le direttive
"dentisti" non costituiscono il quadro opportuno per il reciproco riconoscimento
di un diploma rilasciato al termine di una specializzazione medica».
32 Il
governo italiano ritiene che, per calcolare la durata del secondo sistema di
formazione, si debba prendere in considerazione il tempo dedicato allo studio
delle materie di base e delle materie mediche generali nell'ambito della
formazione richiesta per il conseguimento del diploma di medico, in quanto, ai
sensi dell'allegato della direttiva sul coordinamento, anche le suddette materie
rientrano nel programma di studi per i dentisti. Inoltre, l'art. 1 della
direttiva sul coordinamento non richiederebbe che la formazione descritta
nell'allegato venga acquisita nell'ambito di un unico corso di studi
esclusivamente finalizzato al conseguimento di un diploma di laurea in
odontoiatria.
33 A parere di detto governo l'argomento della Commissione
secondo il quale la direttiva sul coordinamento esige che gli studi specifici di
odontoiatria si svolgano per l'intera durata della formazione quinquennale non
trova alcun supporto nelle disposizioni di tale direttiva. Infatti, l'allegato
di questa direttiva non prevederebbe né una ripartizione della durata della
formazione tra le materie mediche generali e le materie specificamente
odontostomatologiche né lo studio contestuale e promiscuo dei due gruppi di
materie.
Giudizio della Corte
34 L'art. 1, n. 2, della direttiva sul
coordinamento dispone che la «formazione odontoiatrica» prevista dal n. 1 dello
stesso articolo «comprende nel suo intero ciclo almeno cinque anni di studi
teorici e pratici a tempo pieno, dedicati alle materie riportate nell'allegato,
effettuati in un'università, in un istituto superiore riconosciuto di livello
equivalente, o sotto il controllo di un'università».
35 E' vero che, fra i
tre gruppi di materie risultanti nel suddetto allegato, solo il gruppo c),
denominato «Materie specificamente odontostomatologiche», rientra in una
formazione specifica di odontoiatria. I gruppi a) e b), denominati
rispettivamente «Materie di base» e «Materie medico-biologiche e materie mediche
generali», includono materie il cui apprendimento è necessario ai fini
dell'esercizio tanto della medicina quanto dell'odontoiatria.
36 Allo stesso
modo, è pacifico che l'art. 1, n. 2, della direttiva sul coordinamento non
prevede né un'eventuale durata minima che dovrebbe essere dedicata alle
discipline squisitamente dentistiche né una suddivisione del tempo dedicato a
tali materie nel corso dell'intero ciclo di cinque anni di studi necessari
all'acquisizione di una formazione dentistica.
37 Tuttavia la formazione
prevista dall'art. 1, n. 2, della direttiva sul coordinamento è espressamente
qualificata come «formazione odontoiatrica», il che presuppone che esista un
corso specificamente adattato ai fini della formazione dei dentisti.
38 Il
diploma che si consegue mediante il secondo sistema di formazione previsto dalla
legge n. 409/85 non è un diploma di dentista, ma un diploma di base in medicina
abbinato a un altro, che attesta una specializzazione in odontoiatria. Tale
successione di diplomi non corrisponde a quanto prescritto dalle direttive sul
coordinamento e sul riconoscimento, che riguardano entrambe diplomi unici.
39 L'art. 19, secondo comma, della direttiva sul riconoscimento, che
ammette, nell'ambito del regime speciale previsto per l'Italia, il
riconoscimento di un diploma di base in medicina abbinato a un diploma che
attesti una specializzazione in odontoiatria, ai fini dell'esercizio delle
attività di dentista, non osta a detta interpretazione. Infatti, se il
legislatore comunitario avesse voluto ammettere in via generale la possibilità
di un riconoscimento reciproco di tale formazione, esso non avrebbe previsto,
per i professionisti che ne sono in possesso, il riconoscimento reciproco della
loro qualifica esclusivamente a titolo derogatorio e temporaneo, accordandolo
solo a coloro che hanno iniziato la loro formazione di medico prima del 28
gennaio 1980.
40 La suddetta interpretazione della direttiva sul
coordinamento è suffragata dalle conclusioni adottate nel 1989 dal comitato
consultivo per la formazione dei dentisti, in particolare quelle riportate al
punto 31 della presente sentenza.
41 La prima censura deve essere, quindi,
accolta.
Sulla seconda censura
Argomenti delle parti
42 Secondo la
Commissione, la direttiva sul riconoscimento esclude che un professionista
titolare di un unico diploma di laurea e di un'unica abilitazione professionale
sia iscritto contemporaneamente all'albo dei medici e all'albo dei dentisti.
43 Infatti, un professionista titolare di un unico diploma e di un'unica
abilitazione professionale dovrebbe essere soggetto o alla direttiva sul
riconoscimento, se è un medico che esercita a titolo principale l'attività di
dentista, in forza della norma eccezionale e transitoria enunciata dall'art. 19
della suddetta direttiva, o alla direttiva 93/16, se è un medico specializzato
in odontostomatologia che ha deciso di continuare ad esercitare in tale veste.
44 La Commissione aggiunge di non porre in discussione la competenza degli
Stati membri in materia di istituzione e di tenuta degli albi professionali, ma
di contestare il fatto che, in Italia, colui che è titolare di un solo diploma
di laurea in medicina possa continuare ad essere iscritto contemporaneamente
all'albo dei medici e all'albo dei dentisti e possa, pertanto, esercitare nel
contempo entrambe le professioni.
45 Il governo italiano fa valere che
l'art. 1 della direttiva sul coordinamento non esige che l'accesso all'attività
di dentista sia subordinato all'iscrizione a un albo professionale e non esclude
una doppia iscrizione, che dovrebbe essere vietata solo nel caso in cui essa
fosse possibile per persone prive dei requisiti di formazione previsti dall'art.
1 della direttiva sul coordinamento o se fosse espressamente prevista
un'incompatibilità dalla direttiva sul coordinamento.
Giudizio della Corte
46 Come emerge dal giudizio reso nel contesto della prima censura, la
direttiva sul coordinamento osta a che uno Stato membro preveda un secondo
sistema di formazione, atto a dare accesso alla professione di dentista,
consistente in una formazione di base in medicina integrata da una
specializzazione in odontoiatria.
47 Infatti, la suddetta direttiva esige
una formazione espressamente qualificata come «formazione odontoiatrica» che
conduce al conseguimento del diploma unico previsto dalla direttiva sul
riconoscimento.
48 Se, pertanto, la direttiva sul coordinamento esclude, se
si eccettua il regime derogatorio e transitorio instaurato dall'art. 19 della
direttiva sul riconoscimento, la possibilità di accedere all'attività di
dentista ai sensi delle direttive sul riconoscimento e sul coordinamento alla
fine di un ciclo formativo costituito da sei anni di formazione di base in
medicina e da tre anni di specializzazione in odontoiatria, ne consegue che essa
esclude altresì che una persona in possesso soltanto di tale formazione possa
essere iscritta contemporaneamente all'albo dei medici e all'albo degli
odontoiatri.
49 Tuttavia, in sede di replica la Commissione ha precisato che
la seconda censura riguarda i medici il cui diploma di laurea è stato rilasciato
in Italia, a prescindere dal fatto che vantino o meno una specializzazione, che
rientrano nel regime derogatorio previsto dall'art. 19 della direttiva sul
riconoscimento ed esercitano legittimamente l'attività di dentista. In tal caso,
secondo la Commissione, l'iscrizione illegittima è quella all'albo dei medici,
dato che comporta il diritto di esercitare, oltre alla professione di dentista,
l'attività di medico con uno stesso diploma di laurea (in medicina) e con una
stessa abilitazione professionale, laddove l'attività di medico è disciplinata
dalla direttiva 93/16.
50 A tale proposito occorre constatare, anzitutto,
che il regime transitorio previsto dall'art. 19 della direttiva sul
riconoscimento non si pronuncia sulla questione se i medici contemplati dal
detto articolo possano o meno continuare a essere iscritti all'albo dei medici.
51 Inoltre, se è vero che le direttive sul riconoscimento e sul
coordinamento mirano ad una separazione netta delle professioni di dentista e di
medico, non vi è tuttavia alcun indizio che il regime armonizzato istituito
dalle suddette direttive miri altresì a impedire ai medici soggetti all'art. 19
della direttiva sul riconoscimento di essere iscritti all'albo dei medici, il
che equivarrebbe infatti a privarli del diritto di esercitare la medicina.
52 L'art. 19 della direttiva sul riconoscimento ha instaurato un regime
speciale per una categoria determinata di medici il cui diploma di laurea sia
stato rilasciato in Italia, vale a dire per coloro che, disponendo di un diploma
di medico, hanno esercitato a titolo principale come dentisti in Italia, onde
facilitare così la fase di transizione al momento dell'istituzione in Italia
della professione di dentista così come prevista dalle direttive sul
riconoscimento e sul coordinamento. A tale scopo, il suddetto articolo obbliga
gli Stati membri a riconoscere, a determinate condizioni, i diplomi di medico
della suddetta categoria di professionisti ai fini dell'esercizio dell'attività
di dentista.
53 La questione se gli altri Stati membri debbano riconoscere i
diplomi di laurea di questi professionisti anche ai fini dell'esercizio
dell'attività di medico deve essere risolta nell'ambito della disciplina
comunitaria sul riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di
medico, e non nell'ambito delle direttive sul riconoscimento e sul coordinamento
relative ai dentisti.
54 L'eventuale riconoscimento dei suddetti diplomi
negli altri Stati membri non dipende comunque dall'iscrizione dei professionisti
interessati all'albo dei medici in Italia. Infatti, il riconoscimento delle
qualifiche professionali si basa sull'iscrizione di una persona a un albo
professionale, ma si realizza in via generale in funzione delle caratteristiche
del diploma in questione e delle esperienze professionali acquisite dalla
persona che ne è titolare.
55 Infine, questa interpretazione non è in
contraddizione con la sentenza 1_ giugno 1995, causa C-40/93, Commissione/Italia
(Racc. pag. I-1319). Al punto 24 della suddetta sentenza la Corte ha evidenziato
che non spetta agli Stati membri creare una categoria di dentisti che non
corrisponda ad alcuna delle categorie previste dalle direttive in materia. Nella
fattispecie, invece, non si tratta della creazione di una nuova categoria di
medici i cui diplomi possono non essere riconosciuti negli altri Stati membri,
bensì delle specifiche conseguenze di un regime transitorio per una limitata
categoria di medici.
56 Pertanto la seconda censura deve essere
respinta.
Sulle spese
57 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del
regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è
stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell'art. 69, n. 3, primo comma, la Corte
può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese
se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché la Repubblica
italiana e la Commissione sono rimaste parzialmente soccombenti, ciascuna parte
sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quinta
Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, avendo
previsto un secondo sistema di formazione per l'accesso alla professione di
dentista, non conforme alla direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE,
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative per le attività di dentista, è venuta meno agli obblighi che le
incombono in forza della suddetta direttiva.
2) Per il resto, il ricorso è
respinto.
3) La Repubblica italiana e la Commissione delle Comunità europee
sopporteranno le proprie spese.