GAZZETTA UFFICIALE
N.47-
QUARTA SERIE
SPECIALE DEL 16/6/2000
MINISTERO DELLA
SANITA’
Procedura concernente la prova attitudinale , prevista
dall’art. 1, commi 1 e 3 , del decreto legislativo 13 ottobre
1998,n.386, per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri
IL MINISTERO DELLA
SANITA’
di concerto con
IL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
VISTA la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in
particolare l’articolo 4 con relativo allegato E, concernente la
delega al Governo per l’esecuzione delle sentenze della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee;
VISTO il decreto 1egislativo 13 ottobre 1998, n. 386,
concernente disposizioni in materia di esercizio della professione di
odontoiatra, in attuazione dell’art. 4 della legge 24 aprile 1998, n
128;
VISTO l’art. 1, comma 1, del richiamato decreto
legislativo n. 386 del 1998, il quale prevede che i laureati in medicina
e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea a partire
dall’anno accademico dal 1980-81 al 1984-85, possono iscriversi
all’albo degli odontoiatri previo superamento di una prova
attitudinale;
VISTO l’art. 1, comma 2, del richiamato decreto
legislativo n. 386 del 1998, il quale stabilisce i contenuti della prova
attitudinale;
VISTO in particolare l’art. 1, comma 3, del
richiamato decreto legislativo n. 386 del 1998, il quale prevede che con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la
Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri, è
disciplinata l’organizzazione della prova attitudinale;
RITENUTO di dover procedere all’organizzazione della
prima e della seconda prova attitudinale;
RITENUTO opportuno, a tal fine, di avvalersi della
collaborazione della Federazione nazionale degli Ordini provinciali dei
medici chirurghi e degli odontoiatri;
RITENUTO di prevedere che gli oneri connessi
all’espletamento della prova siano a carico degli interessati;
SENTITA la Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri;
SENTITO il Consiglio superiore di sanità che ha
espresso parere favorevole nella seduta del 9 febbraio 2000;
DECRETA
Art. 1
Domanda e termine di presentazione
1. I laureati in medicina e chirurgia, immatricolati
al relativo corso di laurea presso le università italiane negli anni
accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85, in possesso
dell’abilitazione all’esercizio professionale, che intendono
sostenere la prova attitudinale di cui al comma 2 dell’articolo 1 del
decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, ai fini dell’iscrizione
all’albo degli odontoiatri, devono presentare domanda di
partecipazione alla prova all’Ordine provinciale dei medici chirurghi
e degli odontoiatri presso il quale sono iscritti. I predetti medici, se
iscritti ad un corrispondente albo di uno dei paesi dell’Unione
europea, devono presentare domanda all’Ordine dei medici chirurghi e
degli odontoiatri della provincia di Roma.
2. La domanda, in carta semplice, deve essere prodotta
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Sulla
busta contenete la domanda deve essere specificato: ”Domanda di
ammissione alla prova attitudinale per l’iscrizione all’albo degli
odontoiatri”.
3. Il termine per la presentazione della domanda è di
sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
4. La domanda di ammissione alla prova si considera
prodotta in tempo utile solo se spedita, entro il termine indicato dal
comma 3, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. A tal fine fa
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
5. Sono esclusi dalla prova attitudinale coloro che
abbiano spedito al domanda oltre il suindicato termine di scadenza.
6. I candidati, oltre alle generalità (cognome, nome,
data e luogo di nascita) devono dichiarare sotto la propria
responsabilità di essere in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 2.
7. La domanda, compilata a macchina o in stampatello,
deve contenere l’indicazione della residenza nonché del domicilio o
recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni. Il
candidato ha l’obbligo di comunicare all’Ordine provinciale, presso
il quale ha presentato la domanda, le eventuali variazioni.
Art. 2
Requisiti di ammissione
1) Per la partecipazione alla prova attitudinale è
necessario il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione europea;
b) laurea in medicina e chirurgia conseguita in
Italia, a seguito di immatricolazione al relativo corso di laurea in
medicina e chirurgia presso un’università italiana negli anni
accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85;
c) abilitazione all’esercizio professionale;
d) iscrizione all’albo professionale di un Ordine
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri italiani ovvero
iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea.
2) L’ammissione alla prova attitudinale è
effettuata dall’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli
odontoiatri che ha ricevuto la domanda.
3) Avverso il diniego di ammissione è ammesso il
ricorso al Ministero della sanità, Dipartimento delle professioni
sanitarie, Piazzale dell’Industria, n. 20, 00144 Roma; il ricorso deve
essere prodotto entro il termine di 30 giorni dall’affissione
dell’avviso di esclusione dalla prova presso l’Ordine provinciale
competente.
Art. 3
Documentazione
1. Alla domanda di partecipazione alla prova
attitudinale i concorrenti devono allegare le certificazioni comprovanti
il possesso dei requisiti: I titoli devono essere prodotti in originale
o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. Alla domanda di partecipazione alla prova
attitudinale i concorrenti devono allegare, in originale o in copia
autenticata ai sensi di legge, le certificazioni relative ai titoli
valutabili nel curriculum accademico e professionale.
3. Alla domanda di partecipazione alla prova
attitudinale deve essere allegata la ricevuta di versamento del
contributo alle spese previsto dall’art. 11.
Art. 4
Prova attitudinale
1. La prova si articola in una prova scritta e in una
prova orale. La prova scritta, che si svolge in un’unica sessione
contestuale in tutto il territorio nazionale, consiste nella soluzione
di quiz a risposta multipla predisposti dal Ministero della sanità ed
è diretta ad accertare il possesso delle conoscenze e competenze
previste dall’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), e d) del
decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386. La prova orale è di tipo
attitudinale ed è diretta, previa valutazione del curriculum accademico
e professionale, ad accertare il possesso delle conoscenze e delle
esperienze di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e) del
decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386. E’ ammesso alla prova
orale il candidato che abbia risposto correttamente ad almeno la metà
più uno dei quiz.
2. I titoli valutabili nel curriculum concernono le
attività professionali e di studio, formalmente documentate idonee ad
evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nella
specifica attività; gli esami sostenuti in materie odontoiatriche
durante il corso di laurea, la tesi di laurea in discipline
odontoiatriche, nonché la partecipazione a corsi di formazione ed
aggiornamento tecnico-professionale in discipline di interesse
odontoiatrico. Nella valutazione del curriculum è presa in
considerazione l’attività svolta e l’esperienza clinica acquisita
presso strutture e studi professionali odontoiatrici, pubblici e
privati. Gli elementi costituenti il curriculum accademico e
professionale devono essere stati acquisiti entro la data di
pubblicazione del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 (6
novembre 1998).
3. Al termine della prova orale, la commissione
esprime, per ciascun candidato, il giudizio complessivo definito
d’idoneità o di non idoneità.
Art. 5
Svolgimento delle prove
1. In relazione al numero dei candidati che hanno
presentato domanda per sostenere la prova attitudinale, ciascun Ordine
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri stabilisce le sedi
della prova attitudinale.
2. Del giorno e dell’ora della prova scritta è data
comunicazione ai candidati, almeno trenta giorni prima della prova
stessa, a mezzo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli
odontoiatri dovranno affiggere il calendario delle prove e le sedi della
stessa.
3. Nel caso di costituzione di più commissioni i
candidati sono assegnati dall’Ordine provinciale, a ciascuna
commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 200 candidati
per commissione, in base alla località di residenza o in base ad altro
criterio obiettivo.
Art. 6
Commissione di valutazione
1) Le commissioni di valutazione della prova
attitudinale (prova scritta e prova orale) sono nominate dal Ministero
della sanità e sono composte da:
a) un membro designato dal Ministero della sanità,
con funzioni di Presidente;
b) un membro designato dal Ministero dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) due membri designati dalla Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, fra gli iscritti
all’albo degli odontoiatri dell’Ordine provinciale.
2) Per ogni componente titolare è nominato un
supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.
3) Le funzioni di segretario sono assicurate da un
dipendente del competente Ordine provinciale.
Art. 7
Idoneità
1. L’idoneità del candidato, accertata sulla base
della valutazione positiva della prova scritta e della prova orale, è
attestata da apposita certificazione rilasciata in conformità al
modello allegato al presente decreto.
Art. 8
Adempimenti della commissione
1. La prova scritta si svolge nel giorno e nell’ora
fissati dal Ministero della sanità e nelle sedi stabilite dagli Ordini
provinciali. Le prove orali si svolgono nei giorni stabiliti dalle
Commissioni
2. Al termine di ogni seduta, la Commissione forma
l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del relativo
giudizio. L’elenco è reso pubblico al termine della seduta. Di ogni
seduta della Commissione il segretario redige processo verbale.
3. Ai candidati dichiarati idonei è rilasciata
apposita certificazione, a firma del Presidente della Commissione, e del
rappresentante del Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, da valere ai fini dell’iscrizione
all’albo degli odontoiatri e della contestuale cancellazione
dall’albo dei medici chirurghi.
Art. 9
Ripetizione della prova
1. I candidati che non hanno conseguito l’idoneità
nella prima prova attitudinale sono ammessi, a domanda, a ripetere la
prova attitudinale nella data indicata dal Ministero della sanità a
mezzo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 10
Adempimenti degli Ordini
1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine
fissato per la presentazione delle domande, gli Ordini provinciali
comunicano al Ministero della sanità l’elenco dei candidati ammessi e
di quelli esclusi, con l’indicazione dei motivi di esclusione.
2. Al termine di ciascuna delle prove attitudinali gli
Ordini provinciali trasmettono al Ministero della sanità l’elenco dei
candidati idonei e di quelli non idonei.
3. In caso di mancata organizzazione ed attivazione
delle prove da parte degli Ordini provinciali, la Federazione nazionale
degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
previa diffida, provvede in via sostitutiva.
Art. 11
Contributo alle spese
1. Le spese relative all’organizzazione e
all’espletamento di ciascuna prova attitudinale sono a carico dei
medici interessati nella misura, pro capite, stabilita con provvedimento
del Ministro della sanità in modo differenziato fra prima e seconda
prova. La quota deve essere versata sul conto corrente postale
n.17705021, all’uopo istituito, intestato alla Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
2. Ai componenti della commissione spetta il rimborso
delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione spettante
ai Dirigenti generali dello Stato. Agli stessi spetta, altresì, un
compenso determinato con il provvedimento di cui al comma 1.
3. Al termine dell’espletamento delle due prove
attitudinali, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri presenta una dettagliata relazione sull’andamento
delle prove e sulle spese sostenute. Le eventuali somme residue sono
versate dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri stessa all’entrata in bilancio dello Stato, Capo XX,
capitolo 3629.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2000
IL MINISTRO DELLA SANITA’
BINDI
IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’
e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO
Allegato
Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della
provincia di
……………………………………………………………………………………………
ATTESTATO DI IDONEITA’ PER L’ISCRIZIONE
ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI
Ai sensi dell’art.1 ,comma 1
del decreto legislativo 13 ottobre 1998 ,n.386
LA COMMISSIONE
di valutazione della prova attitudinale
di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998 ,n.386
Visto il risultato positivo della prova scritta
sostenuta il
…………………………………………………………………………………….
Visto il risultato positivo della prova orale
sostenuta il
…………………………………………………………………………………….
Certifica :
Che il/la dottor/dottoressa
…………………………………………………………
nato/a a
………………………………….il………………………………………..
ha superato la prova attitudinale prevista dal decreto
legislativo 13 ottobre 1998,n.386.
Il rappresentante del Ministero della sanita’
presidente della commissione
Il rappresentante del Ministero dell’Universita’
e della ricerca scientifica e tecnologica
(Luogo e Data)
…………………………………….
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