Decreto 14 febbraio 2000
Disposizioni di attuazione per la corresponsione di borse di studio agli
specializzandi medici ammessi alle scuole di specializzazione negli anni
1983-1991, di cui all' art. 11, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
(registrato alla Corte dei Conti il 6.3.2000,
registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n.
19
e pubblicato nella GU n. 72 del 27.3.2000)
VISTO il decreto legislativo 8.8.1991 n. 257, di
attuazione della direttiva n. 82/76/CEE, recante modifica di precedenti
direttive in tema di formazione dei medici specialisti;
VISTA la legge 19.10.1999 n. 370, e in
particolare l'art. 11, che prevede la corresponsione di una borsa di
studio ai medici ammessi presso le Università alle Scuole di
specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-84 all'anno
accademico 1990-91, destinatari delle sentenze passate in giudicato del
TAR Lazio, (sez. I bis) numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994,
281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994;
VISTE le sentenze passate in giudicato del TAR
Lazio (sez. I bis) n. 601 del 1993, n. 279 del 1994, n. 280 del 1994,
281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994;
CONSIDERATO che l'art. 11, co. 4, della legge
19.10.1999 n. 370 prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge, con decreto del Ministero dell'Università e della
ricerca scientifica e tecnologica sono determinati i termini e le
procedure per consentire l'accertamento amministrativo di cui all'art.
11, co. 2, della medesima legge;
DECRETA
Art. 1
1. Gli aventi diritto alla corresponsione della
borsa, individuati ai sensi dell'art. 11 co. 1, della legge 19.10.1999
n. 370, sono tenuti a presentare apposita domanda in carta semplice, con
firma autografa.
2. Le istanze dovranno pervenire al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica -
Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti - Uff. IV -
Piazzale Kennedy 20 - 00144 Roma, entro 3 mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, a pena di
decadenza. Le domande potranno essere inviate mediante spedizione
postale a mezzo raccomandata, o con altro mezzo delle Poste e telegrafi.
A tal fine farà fede la data dell'Ufficio postale accettante. Le
domande potranno essere consegnate tramite altri mezzi di spedizione
(es. corriere espresso), o mediante consegna a mano, in busta chiusa,
all'Ufficio accettazione del MURST (dal lunedì al sabato dalle ore 8.30
alle 13.30). In tal caso, farà fede la data di accettazione del
predetto Ufficio.
3. Per consentire l'accertamento amministrativo di
cui all'art. 11 co. 2, della legge 19.10.1999 n. 370, e la conseguente
corresponsione della borsa di studio, gli aventi diritto devono
corredare la domanda con apposita certificazione, in carta semplice, in
originale o copia autenticata, oppure presentare una dichiarazione
sostitutiva, rilasciata ai sensi della legge 15.5.1997 n. 127 e del
D.P.R. 20.10.1998 n. 403, che attesti quanto segue:
1) nome e cognome (le donne coniugate devono
indicare nell'ordine, il cognome da nubile, il nome, il cognome
acquisito con il matrimonio), luogo e data di nascita, residenza,
codice fiscale, eventuale recapito che il richiedente elegge ai fini
della corrispondenza, nonché eventuale recapito telefonico (ogni
eventuale variazione del recapito dovrà essere tempestivamente
comunicata all'Ufficio a cui è stata indirizzata l'istanza);
2) Scuola di Specializzazione frequentata, con
indicazione della relativa Università;
3) durata legale della Scuola di specializzazione,
indicazione dell'anno accademico di iscrizione e di quello di
specializzazione;
4) eventuali cause di interruzione della frequenza
del corso di specializzazione, con indicazione dei periodi di
sospensione;
5) monte ore di frequenza effettivamente osservato,
per ciascun anno, per attività didattiche teoriche e pratiche;
6) mancato svolgimento, per tutta la durata del
corso, di qualsiasi attività libero professionale esterna, nonché di
attività lavorativa anche in regime di convenzione o di precarietà
con il servizio sanitario nazionale;
7) borse di studio percepite durante il corso di
formazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo, con
indicazione del soggetto erogatore e degli importi percepiti in
ciascun anno;
Gli aventi diritto devono, ai sensi dell'art. 11 co.
2, punto b) della legge 19.10.1999 n. 370, corredare la domanda con un
attestato del direttore della scuola di specializzazione che indichi
l'impegno di servizio a tempo pieno. Nel caso in cui il direttore della
scuola dichiari l'impossibilità da parte dell'amministrazione
universitaria di attestare tale condizione, l'interessato, consapevole
delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace, dovrà presentare apposita dichiarazione scritta
di aver svolto per tutta la durata del corso attività a tempo pieno.
Art. 2
1. Le domande verranno evase secondo l'ordine
cronologico di presentazione, in modo da soddisfare tutti gli aventi
diritto, scaglionando i pagamenti nell'arco degli esercizi finanziari di
cui all'art. 11, co. 4, della legge 19.10.1999 n. 370, in modo da non
superare la spesa prevista per ciascun esercizio finanziario.
2. Nel caso in cui la certificazione sia completa, ma
i dati pervenuti non consentano di riconoscere o meno il diritto alla
corresponsione della borsa di studio, il Ministero provvederà a
richiedere le integrazioni necessarie al completamento dell'istruttoria,
ponendo un termine perentorio di giorni 45. In tal caso, per il
pagamento della borsa di studio si farà riferimento alla data di arrivo
delle comunicazioni integrative da parte degli interessati.
3. Tutti coloro che alla data di entrata in vigore
della legge 19.10.1999 n. 370 avevano già presentato domanda al MURST,
corredata di tutta la certificazione di cui all'art. 1, co. 3, del
presente decreto, non sono tenuti a presentare nuova domanda. Coloro che
abbiano presentato domanda non allegando tutta la certificazione
richiesta sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare i documenti
mancanti entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto.
4. Le domande che alla scadenza dei tre mesi dalla
data di pubblicazione del presente decreto siano prive della
certificazione di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, dell'art. 1, co. 3, del
presente decreto, nonché dell'attestazione del direttore della scuola
di specializzazione, verranno escluse dalla corresponsione della borsa
di studio.
Art. 3
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, co. 1,
si procederà al pagamento della borsa di studio solamente per le
specialità mediche di cui ai corsi indicati nel decreto del Ministero
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto
con il Ministero della Sanità, del 31.10.1991, come conformi alle norme
CEE.
2. Sono esclusi dalla corresponsione della borsa di
studio per tutti gli anni della durata del corso:
1) tutti coloro che non hanno partecipato alla totalità delle
attività mediche dedicando a tale formazione pratica e teorica tutta
la propria attività professionale per tutta la durata della settimana
lavorativa e per tutto l'anno;
2) coloro che non abbiano dichiarato il mancato svolgimento per
tutta la durata del corso di specializzazione di qualsiasi attività
libero professionale esterna, nonché di attività lavorativa anche in
regime di convenzione o di precarietà con il Servizio sanitario
nazionale, così come richiesto dall'art. 1, comma 3, punto 6, del
presente decreto;
3) coloro che per tutti gli anni di corso abbiano percepito borse
di studio, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo, quale che sia
il soggetto erogatore;
4) coloro che non abbiano concluso il corso di specializzazione,
ovvero non abbiano recuperato i periodi di sospensione di cui all'art.
5, comma 3, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, o abbiano
sospeso la frequenza dei corsi per motivi diversi da quelli previsti
dal citato articolo.
3. A coloro che durante il corso di specializzazione abbiano percepito
una borsa di studio solo per alcuni anni, viene corrisposta la borsa
solo per gli anni in cui non vi è stato godimento della stessa.
Art. 4
1. Ai sensi dell'art. 11, co. 4, della legge
19.10.1999 n. 370, è prevista l'effettuazione di controlli a campione
nella misura del 10% delle istanze presentate. Tale controllo, nella
misura testè indicata, sarà comunque effettuato tra le domande che
hanno dato luogo a pagamento della borsa di studio.
2. I nominativi oggetto del controllo verranno
sorteggiati mediante estrazione tramite computer con numero casuale, da
effettuarsi presso il MURST, alla presenza di apposita commissione
ministeriale. L'elenco dei nominativi verrà inviato, per le verifiche
di competenza, al Ministero delle Finanze, nonchè alle Università
presso cui i singoli hanno svolto il corso di specializzazione.
3. Qualora a seguito di tali accertamenti risulti che
gli interessati hanno fornito notizie false, al fine di ottenere la
corresponsione della borsa di studio, il MURST procederà al riesame
delle originarie istanze e al recupero delle somme indebitamente
percepite, dandone comunicazione agli interessati e alla Procura della
Repubblica.
4. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei
Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2000
Il Ministro dell'Università e della
ricerca
scientifica e tecnologica
F.to Zecchino
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