DPR 28/07/1999 Num. 318
Decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 (in Gazz. Uff., 14 settembre, n. 216). - Regolamento
recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei
dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
» Preambolo
Capo
I
PRINCIPI
GENERALI
» Articolo 1
Definizioni.
Capo
II
TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO
CON
STRUMENTI ELETTRONICI O COMUNQUE AUTOMATIZZATI
Sezione
I
Trattamento
dei dati personali effettuato mediante
elaborazione
non accessibili da altri eleboratori o terminali.
» Articolo 2
Individuazione degli incaricati.
Sezione
II
Trattamento
dei dati personali effettuato
mediante
elaboratori accessibili in rete.
» Articolo 3
Classificazione.
» Articolo 4
Codici identificativi e protezione
degli elaboratori.
» Articolo 5
Accesso ai dati particolari.
» Articolo 6
Documento programmatico sulla
sicurezza.
» Articolo 7
Reimpiego dei supporti di
memorizzazione.
Sezione
III
per
fini esclusivamente personali.
» Articolo 8
Parola chiave.
Capo
III
TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI CON STRUMENTI DIVERSI
DA
QUELLI ELETTRONICI O COMUNQUE AUTOMATIZZATI
» Articolo 9
Trattamento di dati personali.
» Articolo 10
Conservazione della documentazione
relativa al trattamento.
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. 6
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 15
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visto l'art. 87, comma quinto, della
Costituzione; Visto l'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante <<Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali>>;
Ritenuto che ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, occorre
individuare, in via preventiva, le misure minime di sicurezza per i dati personali oggetto
di trattamento, al fine di assicurare il funzionamento delle misure sanzionatorie penali
previste dall'art. 36 della medesima legge; Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della
legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 26 aprile 1999; Ritenuto di dover comunque garantire la possibilità, in caso di più
incaricati del trattamento, di limitare l'accesso a determinati dati personali attraverso
la previsione di una specifica parola chiave per tali dati, senza operare, quindi, alcuna
equiparazione tra tale ipotesi e quella relativa alla previsione di un'unica parola chiave
per l'accesso al sistema; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni del 16 luglio e del 23 luglio 1999; Sulla proposta del Ministro di grazia e
giustizia; Emana il seguente
regolamento:
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. 6
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 15
Articolo 1
Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini del presente regolamento si applicano
le definizioni elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n 675, di seguito
denominata legge. Ai medesimi fini si intendono per:
a) <<misure minime>>: il complesso delle
misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza,
previste nel presente regolamento, che configurano il livello minimo di protezione
richiesto in relazione ai rischi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge; b) <<strumenti>>: i
mezzi elettronici o comunque automatizzati con cui si effettua il trattamento; c) <<amministratori di
sistema>>: i soggetti cui è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del
sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di base dati e di consentirne
l'utilizzazione.
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. 6
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 1
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 15
Articolo 2
Art. 2. Individuazione degli
incaricati.
1. Salvo quanto previsto dall'art. 8, se il
trattamento dei dati personali è effettuato per fini diversi da quelli di cui all'art. 3
della legge mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali, devono
essere adottate, anteriormente all'inizio del trattamento, le seguenti misure: a) prevedere una parola chiave
per l'accesso ai dati, fornirla agli incaricati del trattamento e, ove tecnicamente
possibile in relazione alle caratteristiche dell'elaboratore, consentirne l'autonoma
sostituzione, previa comunicazione ai soggetti preposti ai sensi della lettera b); b) individuare per iscritto,
quando vi è più di un incaricato del trattamento e sono in uso più parole chiave, i
soggetti preposti alla loro custodia o che hanno accesso ad informazioni che concernono le
medesime.
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. 6
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 3
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 15
Articolo 3
Art. 3. Classificazione.
1. Ai fini della presente sezione gli elaboratori
accessibili in rete impiegati nel trattamento dei dati personali sono distinti in: a) elaboratori accessibili da
altri elaboratori solo attraverso reti non disponibili al pubblico; b) elaboratori accessibili
mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico.
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. 6
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 15
Articolo 4
Art. 4. Codici identificativi
e protezione degli elaboratori.
1. Nel caso di trattamenti effettuati con gli
elaboratori di cui all'art. 3, oltre a quanto previsto dall'art. 2 devono essere adottate
le seguenti misure: a) a
ciascun utente o incaricato del trattamento deve essere attribuito un codice
identificativo personale per l'utilizzazione dell'elaboratore; uno stesso codice, fatta
eccezione per gli amministratori di sistema relativamente ai sistemi operativi che
prevedono un unico livello di accesso per tale funzione, non può, neppure in tempi
diversi, essere assegnato a persone diverse;
b) i codici identificativi personali devono essere
assegnati e gestiti in modo che ne sia prevista la disattivazione in caso di perdita della
qualità che consentiva l'accesso all'elaboratore o di mancato utilizzo dei medesimi per
un periodo superiore ai sei mesi; c)
gli elaboratori devono essere protetti contro il rischio di intrusione ad opera di
programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante idonei programmi, la
cui efficacia ed aggiornamento sono verificati con cadenza almeno semestrale. 2. Le disposizioni di cui al comma 1,
lettere a) e b), non si applicano ai trattamenti dei dati personali di cui è consentita
la diffusione.
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. 6
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 15
Articolo 5
Art. 5. Accesso ai dati
particolari.
1. Per il trattamento dei dati di cui agli
articoli 22 e 24 della legge effettuato ai sensi dell'art. 3, l'accesso per effettuare le
operazioni di trattamento è determinato sulla base di autorizzazioni assegnate,
singolarmente o per gruppi di lavoro, agli incaricati del trattamento o della
manutenzione. Se il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b),
sono oggetto di autorizzazione anche gli strumenti che possono essere utilizzati per
l'interconnessione mediante reti disponibili al pubblico.
2. L'autorizzazione, se riferita agli strumenti, deve individuare i
singoli elaboratori attraverso i quali è possibile accedere per effettuare operazioni di
trattamento. 3. Le autorizzazioni
all'accesso sono rilasciate e revocate dal titolare e, se designato, dal responsabile.
Periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, è verificata la sussistenza delle
condizioni per la loro conservazione. 4.
L'autorizzazione all'accesso deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è
necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento o di
manutenzione. 5. La validità delle
richieste di accesso ai dati personali è verificata prima di consentire l'accesso stesso. 6. Non è consentita l'utilizzazione di un
medesimo codice identificativo personale per accedere contemporaneamente alla stessa
applicazione da diverse stazioni di lavoro. 7.
Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano al trattamento dei dati
personali di cui è consentita la diffusione.
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. 6
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 15
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 22
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 24
Articolo 6
Art. 6. Documento
programmatico sulla sicurezza.
1. Nel caso di trattamento dei dati di cui agli
articoli 22 e 24 della legge effettuato mediante gli elaboratori indicati nell'art. 3,
comma 1, lettera b), deve essere predisposto e aggiornato, con cadenza annuale, un
documento programmatico sulla sicurezza dei dati per definire, sulla base dell'analisi dei
rischi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle
strutture preposte al trattamento dei dati stessi:
a) i criteri tecnici e organizzativi per la protezione
delle aree e dei locali interessati dalle misure di sicurezza nonchè le procedure per
controllare l'accesso delle persone autorizzate ai locali medesimi; b) i criteri e le procedure per
assicurare l'integrità dei dati; c)
i criteri e le procedure per la sicurezza delle trasmissioni dei dati, ivi compresi quelli
per le restrizioni di accesso per via telematica;
d) l'elaborazione di un piano di formazione per rendere
edotti gli incaricati del trattamento dei rischi individuati e dei modi per prevenire
danni. 2. L'efficacia delle misure di
sicurezza adottate ai sensi del comma 1 deve essere oggetto di controlli periodici, da
eseguirsi con cadenza almeno annuale.
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. 6
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 15
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 22
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 24
Articolo 7
Art. 7. Reimpiego dei
supporti di memorizzazione.
1. Nel caso di trattamento dei dati di cui agli
articoli 22 e 24 della legge effettuato con gli strumenti di cui all'art. 3, i supporti
già utilizzati per il trattamento possono essere riutilizzati qualora le informazioni
precedentemente contenute non siano tecnicamente in alcun modo recuperabili, altrimenti
devono essere distrutti.
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. 6
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 15
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 22
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 24
Articolo 8
Art. 8. Parola chiave.
1. Ai sensi dell'art. 3 della legge, il
trattamento per fini esclusivamente personali dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della
legge, effettuato con elaboratori stabilmente accessibili da altri elaboratori, è
soggetto solo all'obbligo di proteggere l'accesso ai dati o al sistema mediante l'utilizzo
di una parola chiave, qualora i dati siano organizzati in banche di dati.
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. 6
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 15
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 22
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 24
Articolo 9
Art. 9. Trattamento di dati
personali.
1. Nel caso di trattamento di dati personali per
fini diversi da quelli dell'art. 3 della legge, effettuato, con strumenti diversi da
quelli previsti dal capo II, sono osservate le seguenti modalità: a) nel designare gli incaricati
del trattamento per iscritto e nell'impartire le istruzioni ai sensi degli articoli 8,
comma 5, e 19 della legge, il titolare o, se designato, il responsabile devono prescrivere
che gli incaricati abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia
strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati; b) gli atti e i documenti
contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad accesso selezionato e, se
affidati agli incaricati del trattamento, devono essere da questi ultimi conservati e
restituiti al termine delle operazioni affidate.
2. Nel caso di trattamento di dati di cui agli articoli 22 e 24 della
legge, oltre a quanto previsto nel comma 1, devono essere osservate le seguenti modalità: a) se affidati agli incaricati
del trattamento, gli atti e i documenti contenenti i dati sono conservati, fino alla
restituzione, in contenitori muniti di serratura;
b) l'accesso agli archivi deve essere controllato e devono
essere identificati e registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l'orario di
chiusura degli archivi stessi.
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. 6
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 3
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 8
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 15
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 19
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 22
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 24
Articolo 10
Art. 10. Conservazione della
documentazione relativa al trattamento.
1. I supporti non informatici contenenti la
riproduzione di informazioni relative al trattamento di dati personali di cui agli
articoli 22 e 24 della legge devono essere conservati e custoditi con le modalità di cui
all'art. 9.
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR PROV 29.09.1999 All. 6
CFR PROV 29.09.1999 All. Unico
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 15
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 22
CFR L 31.12.1996 n. 675 Art. 24