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CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI
SOCIALI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 9 luglio 1997 (v. stampato Senato n. 2653)
d'iniziativa dei deputati: CALDEROLI (72); CACCAVARI, GIANNOTTI, BATTAGLIA, GIACCO,
LUMIA, BOVA (427); MUSSOLINI (1111); GAMBALE (1362); SAIA, VALPIANA, MORONI,
MAURA COSSUTTA (1945)
MODIFICATA DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITA') DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA
il 28 luglio 1998, con l'unificazione delle proposte di legge n. 12,
d'iniziativa dei senatori Manieri, Marini, Fiorillo; n. 252, d'iniziativa dei
senatori Di Orio, Bettoni Brandani, Petrucci, Valletta, Staniscia, Pelella, Michele
De Luca, Carella; n. 1145, d'iniziativa della senatrice Mazzuca Poggiolini;
n. 2246, d'iniziativa dei senatori Bettamio, De Anna, Baldassare Lauria, Tommasini
Disciplina della professione di odontoiatra
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 30 luglio 1998

PROGETTO
DI LEGGE - N. 72 - 427 - 1111 - 1362 - 1945-B
TESTO
approvato dalla XII Commissione permanente della Camera dei Deputati |
|
TESTO
modificato dalla XII Commissione permanente del Senato della Repubblica |
Art.
1.
(Professione di odontoiatra). |
|
Art.
1.
(Professione di odontoiatra). |
1. E'
istituita la professione sanitaria di odontoiatra. |
|
Identico. |
2.
Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti la diagnosi e la
terapia delle malattie e delle anomalie congenite ed acquisite dei denti e della bocca,
delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché le attività di prevenzione e di
riabilitazione odontoiatrica, ferme restando le competenze dei laureati in medicina e
chirurgia, da regolamentare con decreto del Ministro della sanità emanato d'intesa con la
federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri di cui all'articolo 16 e con la
federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi.
3. L'odontoiatra può prescrivere tutti i medicamenti, gli esami di laboratorio e le
indagini diagnostiche necessari all'esercizio della professione. |
|
|
Art.
2.
1(Esami di abilitazione). |
|
Art.
2.
1(Esami di abilitazione). |
1. Gli
esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, per
coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, hanno
carattere specificamente professionale. |
|
Identico. |
2. Le
norme concernenti lo svolgimento degli esami di abilitazione ed i relativi programmi sono
determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale e del consiglio
nazionale di cui all'articolo 17. |
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|
Art.
3.
1(Albo professionale). |
|
Art.
3.
1(Albo professionale). |
1.
Presso ciascun ordine provinciale degli odontoiatri di cui all'articolo 6 è istituito
l'albo professionale degli odontoiatri, di seguito denominato "albo". |
|
1.
Identico. |
2.
L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione di odontoiatra.
L'odontoiatra iscritto all'albo ha la facoltà di esercitare la professione su tutto il
territorio dello Stato. L'esercizio della professione di odontoiatra è altresì
consentito ai soggetti di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n.
409, come sostituito dall'articolo 26, comma 1, lettera b), della presente legge. |
|
2.
Identico. |
3. Per
essere iscritto all'albo è necessario: |
|
3.
Identico: |
a)
essere cittadino italiano; |
|
a)
identica; |
b)
godere dei diritti civili; |
|
b)
identica; |
c)
essere abilitato all'esercizio della professione di odontoiatra ovvero di medico-chirurgo
per i soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c); |
|
c)
essere abilitato all'esercizio della professione di odontoiatra ovvero di medico-chirurgo
per i soggetti di cui al comma 4, lettere b), c) e d); |
d)
avere la residenza o svolgere l'attività professionale nella circoscrizione territoriale
nella quale è istituito l'ordine. |
|
d)
identica. |
4.
Possono iscriversi all'albo: |
|
4. Identico: |
a)
i laureati in odontoiatria e protesi dentaria; |
|
a)
identica; |
b)
i laureati in medicina e chirurgia purché iscritti al relativo corso di laurea prima del
28 gennaio 1980; |
|
b)
identica; |
|
|
c)
i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specializzazione
in campo odontoiatrico; |
c)
i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio
professionale indicati all'articolo 4, alle condizioni ivi previste; |
|
d)
identica; |
d)
i cittadini degli Stati membri della Unione europea di cui all'articolo 7, primo comma,
della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 26, comma 1, lettera b),
della presente legge; |
|
e)
identica; |
e)
i cittadini stranieri che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio
professionale in Italia e che sono cittadini di uno Stato con il quale l'Italia abbia
stipulato un accordo di reciprocità che consenta l'esercizio della professione di
odontoiatra, a condizione che tali cittadini godano dei diritti civili. |
|
f)
identica; |
|
|
g)
i cittadini italiani che, entro la data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano conseguito la laurea in stomatologia-odontoiatria presso
una università, con sede in una località, oggi appartenente ad uno Stato
europeo non facente parte dell'Unione europea, e già facente parte del
territorio nazionale, dove è consistente la comunità italiana, a condizione
che siano in possesso del certificato, rilasciato dalle competenti autorità
italiane, di valore in loco del titolo di studio conseguito, e che superino
l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio
professionale di cui al comma 1 dell'articolo 2. |
5. I
laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettera b), che si iscrivono
all'albo degli odontoiatri mantengono la titolarità alla contemporanea iscrizione
all'ordine dei medici-chirurghi. Per i provvedimenti conseguenti alla pratica
professionale esercitata interviene il competente ordine professionale. I laureati in
medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettera c), sono iscritti all'albo degli
odontoiatri previa cancellazione dall'albo dei medici-chirurghi. |
|
5. I
laureati in medicina e chirurgia, in possesso dell'abilitazione all'esercizio
della professione medica e che siano iscritti all'albo degli odontoiatri,
possono in qualsiasi momento, previa cancellazione dal suddetto albo,
essere iscritti a domanda all'albo dei medici chirurghi. |
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|
6.
I medici chirurghi, che siano in possesso del diploma di specializzazione
in odontostomatologia o di diplomi equipollenti, esercitano la
propria specialità rimanendo iscritti all'albo dei medici chirurghi. |
Art.
4. (Prova attitudinale e tirocinio professionale). |
|
Art.
4. (Prova attitudinale). |
1. I
laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea |
|
1. I
laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea |
negli
anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso
dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli
odontoiatri, alle condizioni indicate dal presente articolo. |
|
negli
anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso
dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli
odontoiatri, previo superamento di una prova attitudinale ripetibile per
una volta, consistente nella valutazione del curriculum accademico e professionale
e delle conoscenze teorico-pratiche in campo odontoiatrico, in conformità
ai requisiti formativi previsti per l'esercizio della professione odontoiatrica
dal comma 1 dell'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE del Consiglio,
del 25 luglio 1978. |
2.
L'iscrizione di cui al comma 1 è subordinata al superamento di un'apposita
prova attitudinale diretta alla verifica del possesso di: |
|
Soppresso
(v. comma 1). |
a)
adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria,
nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei
princìpi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione
di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del
comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui
l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute della persona,
nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria;
c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione dei denti, della
bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei
loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico
e sociale del paziente;
d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscano
un quadro coerente delle anomalie, delle lesioni e delle malattie dei denti,
della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontologia
sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;
e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo. |
|
|
3.
L'iscrizione di cui al comma 1 è altresì subordinata all'espletamento di
un |
|
Soppresso. |
tirocinio
professionale di almeno sei mesi presso strutture pubbliche o private che
svolgono attività odontoiatrica. Non sono tenuti allo svolgimento del
tirocinio i laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 1 in
possesso del diploma di specializzazione in odontostomatologia. |
|
|
4.
Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la federazione
nazionale di cui all'articolo 16, sono disciplinati l'organizzazione della
prova di cui al comma 2 e lo svolgimento del tirocinio di cui al comma 3. |
|
2. Con
decreto del Ministro della sanità, da emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentite le federazioni nazionali degli ordini
dei medici-chirurghi e degli ordini degli odontoiatri, è disciplinata l'organizzazione
della prova di cui al comma 1. |
5. I
laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri ai sensi della legge
31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova di cui al
comma 2, sono temporaneamente iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della presente
legge. Il mancato superamento della prova comporta la cancellazione dall'albo. |
|
3.
In via transitoria, i beneficiari della legge 31 ottobre 1988, n.
471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova attitudinale,
mantengono l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.
4. L'esito negativo per due volte della prova attitudinale comporta, per
i soggetti di cui al comma 3, la cancellazione dall'albo degli
odontoiatri. |
Art.
5.
(Corsi di laurea). |
|
Art.
5.
(Corsi di laurea). |
1. Le
università, in relazione alle proprie strutture didattiche e scientifiche, nell'ambito
dei criteri generali di programmazione definiti con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della sanità, possono
stabilire, per ciascun anno accademico, una riserva di posti per consentire l'iscrizione
al secondo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia ai laureati in
odontoiatria e protesi dentaria nonché l'iscrizione al terzo anno del corso di
laurea in odontoiatria e protesi dentaria ai laureati in medicina e chirurgia, previo
riconoscimento degli esami sostenuti e superamento di un esame di ammissione. |
|
1. Le
università, in relazione alle proprie strutture didattiche e scientifiche, nell'ambito
dei criteri generali di programmazione definiti con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro della sanità, possono
stabilire, per ciascun anno accademico, una riserva di posti per consentire l'iscrizione
al corso di laurea in medicina e chirurgia ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria,
nonché l'iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria ai laureati in
medicina e chirurgia, sulla base degli esami sostenuti riconosciuti e previo
superamento di un esame di ammissione. |
Art.
6.
(Ordine provinciale degli odontoiatri). |
|
Art.
6.
(Ordine provinciale degli odontoiatri). |
1. In
ogni provincia è istituito l'ordine provinciale degli odontoiatri. Il Ministro |
|
Identico. |
della
sanità, su richiesta degli ordini interessati, segnalata dal comitato centrale di cui
all'articolo 18, può disporre che un ordine abbia per circoscrizione due o più province
finitime ovvero sia riassorbito dalla federazione regionale, di cui all'articolo 12.
2. Gli organi dell'ordine provinciale sono: l'assemblea, il consiglio direttivo, il
presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei
conti. La durata in carica degli organi è di quattro anni.
3. Ciascun ordine provinciale cura la tenuta dell'albo e dell'elenco transitorio aggiunto
di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 20, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1930, n. 943. |
|
|
Art.
7.
(Attribuzioni dell'assemblea dell'ordine provinciale). |
|
Art.
7.
(Attribuzioni dell'assemblea dell'ordine provinciale). |
1.
L'assemblea dell'ordine provinciale è formata da tutti gli iscritti all'ordine
provinciale ed esercita le seguenti attribuzioni: |
|
Identico. |
a)
elegge fra i propri componenti, con possibilità di indicare un numero di preferenze pari
ad un massimo dei due terzi degli eleggibili, il consiglio direttivo secondo quanto
stabilito all'articolo 8;
b) elegge il collegio dei revisori dei conti;
c) approva ogni anno il bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito
all'anno precedente. |
|
|
Art.
8.
(Elezione del consiglio direttivo dell'ordine provinciale). |
|
Art.
8.
(Elezione del consiglio direttivo dell'ordine provinciale). |
1. Il
consiglio direttivo dell'ordine provinciale è eletto dall'assemblea fra i propri
componenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a). |
|
Identico. |
2. Le
elezioni del consiglio direttivo sono indette dal presidente dell'ordine provinciale ogni
quattro anni, tra il mese di ottobre e il mese di dicembre, in una data indicata dal
consiglio direttivo uscente.
3. La comunicazione all'assemblea della data delle elezioni è effettuata entro un termine
compreso tra sessanta e quarantacinque giorni dalla stessa data, mediante lettera da
inviare a ciascun iscritto e avviso da pubblicare mediante affissione presso la sede
dell'ordine provinciale. Nella comunicazione sono indicati i giorni, gli orari e la sede
della votazione. |
|
|
Art.
9.
(Composizione e attribuzioni del consiglio direttivo dell'ordine provinciale). |
|
Art.
9.
(Composizione e attribuzioni del consiglio direttivo dell'ordine provinciale). |
1. Il
consiglio direttivo dell'ordine provinciale è composto da cinque membri se gli iscritti
all'albo non superano i cento, da sette se superano cento ma non i cinquecento, da nove se
superano i cinquecento ma non i millecinquecento, da quindici se superano i
millecinquecento. |
|
1. Identico. |
2. Il
consiglio direttivo esercita le seguenti attribuzioni: |
|
2. Identico: |
a)
elegge tra i propri componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario e il
tesoriere; |
|
a)
identica; |
b)
discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente; |
|
b)
identica; |
c)
provvede alla tenuta dell'albo, curando le iscrizioni e le cancellazioni, nonché la sua
pubblicazione annuale; |
|
c)
identica; |
d)
vigila sul mantenimento del decoro e dell'indipendenza dell'ordine; |
|
d)
identica; |
e)
designa i rappresentanti dell'ordine presso enti, organizzazioni e commissioni, comprese
quelle per l'esame di abilitazione all'esercizio professionale; |
|
e)
identica; |
f)
promuove iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale ed al progresso culturale
degli iscritti; |
|
f)
identica; |
g)
concorre con le autorità locali alla predisposizione e all'attuazione dei provvedimenti
di interesse dell'ordine; |
|
g)
identica; |
h)
esercita il potere disciplinare nei confronti degli iscritti; |
|
h)
identica; |
i)
si interpone, su richiesta, nelle controversie che comunque riguardano gli odontoiatri
relative all'esercizio della professione, incluse quelle in materia di spese e di onorari,
al fine di giungere alla conciliazione della vertenza; |
|
i)
identica; |
l)
valuta, su richiesta, la congruità degli onorari percepiti per l'attività professionale
svolta; |
|
l)
identica; |
m)
assume iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione ed
alla difesa delle specifiche competenze professionali; |
|
m)
identica; |
n)
provvede all'amministrazione dei beni dell'ordine; |
|
n)
identica; |
o)
propone all'approvazione dell'assemblea il bilancio di previsione ed il conto consuntivo
riferito all'anno precedente; |
|
o)
identica; |
p)
stabilisce, entro i limiti necessari per il funzionamento dell'ordine e per lo svolgimento
dei relativi compiti istituzionali, l'ammontare della tassa annuale, nonché l'ammontare
delle tasse per l'iscrizione, per il trasferimento, per il rilascio dei certificati, per
il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari, per la pubblicità in materia
sanitaria, nonché l'ammontare delle tasse per ogni ulterioreattribuzione istituzionale
demandata all'ordine; |
|
p)
identica; |
q)
richiede al presidente la convocazione dell'assemblea qualora lo ritenga opportuno in
relazione a temi di particolare interesse; |
|
q)
identica; |
r)
apporta alle tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche variazioni non
superiori al 30 per cento degli importi fissati, in relazione ad esigenze di carattere
locale; |
|
r)
identica; |
s)
promuove l'aggiornamento obbligatorio per gli iscritti; |
|
s)
identica; |
t)
provvede alla sospensione cautelare dall'esercizio della professione
degli iscritti che non risultino in possesso, in base al parere espresso
da un'apposita commissione costituita da tre esperti, dei requisiti psico-fisici
necessari per lo svolgimento della professione stessa. Il presidente del
tribunale competente per territorio, il consiglio direttivo,
l'interessato al procedimento di sospensione ovvero il coniuge o i parenti
fino al quarto grado provvedono ciascuno alla nomina di un componente
della commissione. In caso di inerzia dell'interessato provvede, in
via sostitutiva, il presidente del tribunale competente per territorio. La
sospensione può essere inflitta per un periodo massimo di un anno ed è
rinnovabile, previo ulteriore parere della commissione, per un ulteriore
anno; |
|
soppressa; |
u)
contribuisce, in accordo con le autorità sanitarie regionali e con le aziende sanitarie
locali della circoscrizione territoriale dell'ordine, ad organizzare tra gli iscritti
campagne volontarie finalizzate alla prevenzione delle malattie della bocca e dei denti. |
|
t)
identica. |
3. Il
consiglio direttivo è convocato dal presidente, anche su richiesta dei due quinti dei
suoi componenti formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del
giorno. |
|
3. Identico. |
Art.
10.
(Attribuzioni del presidente dell'ordine provinciale). |
|
Art.
10.
(Attribuzioni del presidente dell'ordine provinciale). |
1. Il
presidente dell'ordine provinciale esercita le seguenti attribuzioni: |
|
Identico. |
a)
rappresenta l'ordine;
b) convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea;
c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirige
l'attività degli uffici;
d) svolge gli altri compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti. |
|
|
2. Il
presidente decade dalla carica qualora il consiglio direttivo approvi una mozione di
sfiducia nei suoi confronti. La mozione di sfiducia per essere posta in votazione deve
essere sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il consiglio direttivo. |
|
|
Art.
11.
(Attribuzioni del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del
collegio dei revisori dei conti dell'ordine provinciale). |
|
Art.
11.
(Attribuzioni del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del
collegio dei revisori dei conti dell'ordine provinciale). |
1. Il
vicepresidente dell'ordine provinciale sostituisce il presidente in caso di impedimento e
svolge le funzioni a lui delegate. |
|
Identico. |
2. Il
segretario cura la tenuta dell'archivio dei verbali delle sedute dell'assemblea, dei
registri previsti dalle leggi e dai regolamenti, autentica le copie delle deliberazioni e
degli altri atti da rilasciare ai sensi della legislazione vigente e dei regolamenti. In
caso di assenza o di impedimento il segretario è sostituito dal membro del consiglio
direttivo più giovane per età che non ricopra altre cariche.
3. Il tesoriere esercita le attribuzioni di cui all'articolo 32 del regolamento per la
esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni. In caso di
assenza o di impedimento il tesoriere è sostituito dal membro del consiglio direttivo
più anziano per età che non ricopra altre cariche.
4. Il collegio dei revisori dei conti esamina il bilancio di previsione ed il conto
consuntivo, nonché tutti i documenti amministrativi e contabili. |
|
|
Art.
12.
(Federazione regionale degli ordini degli odontoiatri). |
|
Art.
12.
(Federazione regionale degli ordini degli odontoiatri). |
1. Gli
ordini provinciali degli odontoiatri istituiti nella medesima regione, ad eccezione della
Valle d'Aosta e ferma restando l'autonomia delle province autonome |
|
Identico. |
di
Trento e di Bolzano, sono riuniti nella federazione regionale degli ordini degli
odontoiatri che ha sede nel comune in cui ha sede l'assessorato regionale alla sanità.
2. Gli organi della federazione regionale sono: l'assemblea, il consiglio direttivo, il
presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei
conti. La durata in carica degli organi è di quattro anni. |
|
|
Art.
13.
á1(Attribuzioni dell'assembleadella federazione regionale). |
|
Art.
13.
á1(Attribuzioni dell'assembleadella federazione regionale). |
1.
L'assemblea della federazione regionale è composta dai membri dei consigli direttivi
degli ordini provinciali. |
|
Identico. |
2.
L'assemblea esercita le seguenti attribuzioni:
a) determina, ogni quattro anni, il numero dei consiglieri che ciascun consiglio
direttivo dell'ordine provinciale elegge al consiglio direttivo della federazione
regionale, in relazione al numero degli iscritti a ciascun ordine provinciale e in modo
tale che ciascuno di essi sia rappresentato almeno da un consigliere e da un numero di
consiglieri inferiore alla metà dei componenti il consiglio stesso, salvo il caso in cui
nella regione siano istituiti due soli ordini provinciali;
b) elegge il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e da
un membro supplente;
c) approva ogni anno il bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito
all'anno precedente. |
|
|
Art.
14.
á1(Attribuzioni del consiglio direttivo della federazione regionale). |
|
Art.
14.
á1(Attribuzioni del consiglio direttivo della federazione regionale). |
1. Il
consiglio direttivo della federazione regionale è composto da: |
|
Identico. |
a)
sette consiglieri, se il numero degli ordini provinciali istituiti nella regione non è
superiore a tre; |
|
|
b)
nove consiglieri, se il numero degli ordini provinciali istituiti nella regione non è
superiore a cinque;
c) quindici consiglieri, se il numero degli ordini provinciali istituiti nella
regione è pari o superiore a sei.
2. Il consiglio direttivo esercita le seguenti attribuzioni:
a) procede, in una riunione convocata dal componente più anziano per età entro la
prima decade del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui hanno avuto luogo
le elezioni dei consigli direttivi degli ordini provinciali, alla elezione del presidente,
del vicepresidente, del segretario e del tesoriere;
b) stabilisce, in rapporto al numero degli iscritti, il contributo annuo che
ciascun ordine provinciale deve versare per le spese di funzionamento della federazione
regionale;
c) svolge le funzioni attribuite alla federazione regionale dalle leggi, dai
regolamenti, dai contratti di lavoro e dalle convenzioni;
d) designa i rappresentanti della federazione regionale presso commissioni, enti ed
organizzazioni;
e) discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;
f) assicura, d'intesa con gli organi del Servizio sanitario nazionale, il
funzionamento delle commissioni professionali e di valutazione dei requisiti, istituite al
fine di governare la formazione del personale sanitario, fissandone anche le procedure ed
i programmi formativi.
3. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, anche su richiesta dei due quinti
dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del
giorno. |
|
|
Art.
15.
á1(Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del segretario,
del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti della federazione regionale). |
|
Art.
15.
á1(Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del segretario,
del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti della federazione regionale). |
1. Il
presidente della federazione regionale esercita le seguenti attribuzioni: |
|
Identico. |
a) rappresenta
la federazione;
b) convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea;
c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirige
l'attività degli uffici;
d) svolge i compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.
2. Al presidente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2.
3. Al vicepresidente, al segretario, al tesoriere ed al collegio dei revisori dei conti si
applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4. |
|
|
Art.
16.
(Federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri). |
|
Art.
16.
(Federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri). |
1. Gli
ordini provinciali degli odontoiatri istituiti su tutto il territorio nazionale sono
riuniti nella federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri, con sede in Roma.
|
|
Identico. |
2. Gli
organi della federazione nazionale sono: il consiglio nazionale, il comitato centrale, il
presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei
conti. La durata in carica degli organi è di quattro anni. |
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Art.
17.
(Attribuzioni del consiglio nazionale della federazione nazionale). |
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Art.
17.
(Attribuzioni del consiglio nazionale della federazione nazionale). |
1. Il
consiglio nazionale della federazione nazionale è composto dai presidenti degli ordini
provinciali degli odontoiatri. |
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1. Identico. |
2. Il
consiglio nazionale esercita le seguenti attribuzioni: |
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2. Identico: |
a) elegge,
entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui hanno avuto luogo le elezioni dei
presidenti e dei consigli direttivi degli ordini provinciali, i componenti del comitato
centrale fra gli iscritti all'albo, con le modalità previste all'articolo 8; |
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a)
identica; |
b) approva
ogni anno il bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito all'anno precedente; |
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b)
identica; |
c) elegge
il collegio dei revisori dei conti; |
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c)
identica; |
d) approva,
su proposta del comitato centrale, il codice di deontologia professionale; |
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d)
identica; |
e) adotta
i regolamenti proposti dal comitato centrale che sono inviati al Ministero della sanità
ai sensi dell'articolo 35 del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13
settembre 1946, n. 233, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1950, n. 221, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, limitatamente a quelli relativi al personale dipendente dalla
federazione nazionale stessa; |
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e)
identica; |
f) approva
le tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche proposte dal comitato
centrale. Tali tariffe sono rese esecutive con decreto del Ministro della sanità e sono
obbligatorie per le persone fisiche e giuridiche legittimate alla erogazione delle
prestazioni odontoiatriche. Qualsiasi accordo in deroga è considerato nullo. Il mancato
rispetto delle tariffe comporta, per le persone fisiche, la sospensione dall'esercizio
della professione per un periodo da uno a sei mesi, secondo quanto stabilito dal consiglio
direttivo dell'ordine provinciale territorialmente competente e, per le persone
giuridiche, la sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo da uno a sei
mesi secondo quanto stabilito dalla competente autorità amministrativa, previo
accertamento e verifica dell'avvenuta violazione; |
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f)
identica; |
g)
esprime, su proposta del comitato centrale, parere sulla programmazione del numero dei
posti disponibili nei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e sui decreti del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro della
sanità di cui agli articoli 2, comma 2, e 4, comma 4, della presente legge. |
|
g) esprime,
su proposta del comitato centrale, parere sulla programmazione del numero dei posti
disponibili nei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e sui decreti del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro della
sanità di cui agli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, della presente legge. |
Art.
18.
(Attribuzioni del comitato centrale della federazione nazionale). |
|
Art.
18.
(Attribuzioni del comitato centrale della federazione nazionale). |
1. Il
comitato centrale della federazione nazionale è composto da quindici membri eletti dal
consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera a). |
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1. Identico. |
2. Il
comitato centrale esercita le seguenti attribuzioni: |
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2. Identico. |
a)
elegge fra i propri componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il
tesoriere e discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;
b) stabilisce, in rapporto al numero degli iscritti, il contributo annuo che
ciascun ordine provinciale deve versare per le spese di funzionamento della federazione
nazionale;
c) vigila, sul piano nazionale, sul mantenimento del decoro e dell'indipendenza
della professione;
d) coordina e promuove l'attività degli ordini provinciali e delle federazioni
regionali;
e) segnala la opportunità di modificare la circoscrizione territoriale degli
ordini provinciali, ai sensi dell'articolo 6, comma 1;
f) promuove e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso
culturale degli iscritti ed impartisce direttive per le verifiche periodiche sulla
professionalità degli iscritti; |
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|
g)
designa i rappresentanti della federazione nazionale presso commissioni, enti ed
organizzazioni di carattere nazionale od internazionale; |
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h)
concorre con le autorità competenti alla elaborazione ed all'attuazione dei provvedimenti
che comunque possono interessare la professione;
i) impartisce direttive per la soluzione delle controversie di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera i);
l) esercita il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei consigli
direttivi degli ordini provinciali;
m) propone al consiglio nazionale le tariffe minime degli onorari delle prestazioni
odontoiatriche;
n) assume sul piano nazionale iniziative dirette alla repressione dell'esercizio
abusivo della professione ed in difesa delle competenze professionali;
o) provvede all'amministrazione dei beni della federazione nazionale;
p) promuove, d'intesa con il Ministero della sanità, campagne nazionali di
prevenzione delle malattie della bocca e dei denti. |
3.
Il comitato centrale è convocato dal presidente, anche su richiesta
dei due quinti dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli
argomenti da inserire all'ordine del giorno. |
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Soppresso. |
Art.
19.
(Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del segretario,
del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti della federazione nazionale). |
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Art.
19.
(Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del segretario,
del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti della federazione nazionale). |
1. Il
presidente della federazione nazionale esercita le seguenti attribuzioni: |
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Identico. |
a)
rappresenta la federazione;
b) convoca e presiede il comitato centrale e il consiglio nazionale; |
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c)
cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirige l'attività degli
uffici;
d) svolge gli altri compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.
2. Al presidente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2.
3. Al vicepresidente, al segretario, al tesoriere e al collegio dei revisori dei conti si
applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2,3 e 4. |
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Art.
20.
(Disposizioni comuni ai componenti degli organi collegiali). |
|
Art.
20.
(Disposizioni comuni ai componenti degli organi collegiali). |
1. In
caso di morte ovvero di dimissioni di uno dei componenti degli organi collegiali degli
ordini provinciali, delle federazioni regionali e della federazione nazionale, subentra il
primo dei non eletti. Nel caso di cessazione dalla carica di un numero di componenti
superiore alla metà si procede a nuove elezioni. |
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Identico. |
2. Non
sono eleggibili alle cariche degli organi degli ordini provinciali, delle federazioni
regionali e della federazione nazionale coloro che rivestono cariche negli organi degli
ordini provinciali dei medici-chirurghi e della federazione nazionale degli ordini dei
medici-chirurghi. |
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Art.
21.
(Provvedimenti disciplinari). |
|
Art.
21.
(Provvedimenti disciplinari). |
1. La
sospensione dall'esercizio professionale adottata dal consiglio direttivo dell'ordine
provinciale a seguito di procedimento disciplinare comporta, per l'odontoiatra dipendente
da istituzione sanitaria pubblica, la sospensione del relativo rapporto di lavoro. |
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Identico. |
2. Le
istituzioni sanitarie pubbliche di cui al comma 1 e il consiglio dell'ordine si scambiano
reciproche informazioni sull'avvio di procedimenti disciplinari. |
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Art.
22.
(Sanzioni disciplinari in caso di abusivo esercizio della professione). |
|
Art.
22.
(Sanzioni disciplinari in caso di abusivo esercizio della professione). |
1. Nei
confronti degli iscritti all'albo che hanno riportato due condanne per il delitto previsto
dall'articolo 348 del codice penale può essere applicata anche la sanzione disciplinare
della radiazione dall'albo. |
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Identico. |
2. La
pronunzia della sanzione è emessa al termine del procedimento disciplinato dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 25 della presente legge. |
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Art.
23.
(Funzioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie). |
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Art.
23.
(Funzioni della Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie). |
1. Con
riferimento alla professione disciplinata dalla presente legge, alla Commissione centrale
per gli esercenti le professioni sanitarie, integrata secondo quanto previsto
dall'articolo 17, secondo comma, lettera e), del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, introdotta dall'articolo 6, settimo
comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono conferite le competenze in materia di
ricorsi e di provvedimenti disciplinari previste dal medesimo decreto legislativo e dal
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni. |
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Identico. |
Art.
24.
(Normein materia di previdenza). |
|
Art.
24.
(Normein materia di previdenza). |
1. A
decorrere dalla data di iscrizione all'albo, gli odontoiatri sono iscritti al fondo di
previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM). I
laureati in odontoiatria e protesi dentaria possono ricostruire a titolo
|
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Identico. |
oneroso
il periodo pregresso, sulla base dei più aggiornati criteri attuariali, dalla data di
prima iscrizione all'albo professionale tenuto dall'ordine dei medici-chirurghi ai sensi
dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409.
2. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo, gli odontoiatri che abbiano intrapreso
un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono iscritti ai fondi speciali di previdenza
assunti in gestione dall'ENPAM, ai sensi dell'articolo 4 del nuovo statuto dell'ENPAM,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono apportate le
modifiche allo statuto dell'ENPAM per garantire agli iscritti all'albo l'iscrizione al
fondo di previdenza generale dell'ENPAM nonché la rappresentanza nel consiglio nazionale,
nel comitato direttivo e nel collegio sindacale dell'ENPAM stesso, in misura proporzionale
alla loro contribuzione rispetto agli iscritti agli albi professionali dei
medici-chirurghi. |
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Art.
25.
1(Regolamento di attuazione). |
|
Art.
25.
1(Regolamento di attuazione). |
1.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato
il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. |
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1. Identico. |
2.
Fino alla data di emanazione del regolamento di cui al comma 1 si applicano, in quanto
compatibili con la presente legge, le disposizioni del regolamento per l'esecuzione del
decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni. |
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2. Identico. |
3.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, i
presidenti delle commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri |
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3.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, i
presidenti delle commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri |
istituite
presso i consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli
odontoiatri convocano le assemblee degli iscritti all'albo di cui all'articolo 3, per la elezione
dei consigli direttivi di cui all'articolo 8, affinché tali consigli
provvedano alla elezione degli organi di cui agli articoli 10 e 11, commi 1, 2 e 3.
Entro i successivi trenta giorni il presidente della commissione per gli iscritti
all'albo degli odontoiatri istituita presso il comitato centrale della
federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convoca il
consiglio nazionale di cui all'articolo 17 per la elezione del comitato centrale di cui
all'articolo 18. |
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istituite
presso i consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli
odontoiatri convocano le assemblee degli iscritti all'albo di cui all'articolo 3, per la
elezione degli organi di cui agli articoli 10 e 11, commi 1, 2 e 3. Entro i successivi
trenta giorni il presidente della commissione istituita presso il comitato centrale della
federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convoca il
consiglio nazionale di cui all'articolo 17 per la elezione del comitato centrale di cui
all'articolo 18. |
4. Gli
ordini provinciali e la federazione nazionale di cui agli articoli 6 e 16 possono fissare
la propria sede presso gli ordini provinciali dei medici-chirurghi e la federazione
nazionale degli ordini dei medici-chirurghi, fatti salvi i diritti patrimoniali. |
|
4. Identico. |
Art.
26.
1(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Abrogazioni). |
|
Art.
26.
1(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Abrogazioni). |
1.
Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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1. Identico. |
a) il
titolo è sostituito dal seguente: "Disposizioni relative al diritto di stabilimento
ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri
delle Comunità europee";
b) all'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che esercitano un'attività
professionale nel campo dell'odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A alla
presente legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui
all'allegato B alla presente legge, purché conseguiti in uno degli Stati membri delle
Comunità europee, è riconosciuto il titolo di odontoiatra".
2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, salvo quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, |
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2. Identico. |
della
presente legge, 20, 22 e 23 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono abrogati. |
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3. Le
commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri istituite presso i consigli
direttivi degli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri nonché la
commissione per gli iscritti al medesimo albo istituita presso il comitato centrale della
federazione nazionale degli stessi ordini ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio
1985, n. 409, continuano ad operare successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, al fine di realizzare gli adempimenti di cui all'articolo 25, comma 3. |
|
3. Identico. |
4. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ordine provinciale dei
medici-chirughi e degli odontoiatri e la federazione nazionale degli ordini dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri assumono, rispettivamente, le denominazioni di
"ordine provinciale dei medici-chirurghi" e di "federazione nazionale degli
ordini dei medici-chirughi". |
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4. Identico. |
5.
L'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, e la legge 31 ottobre 1988, n. 471,
sono abrogati. |
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5.
L'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, e la legge 31 ottobre 1988, n. 471,
sono abrogati. E' altresì abrogato il regio decreto-legge 16 ottobre
1924, n. 1755, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597.
6. All'allegato C della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto I, "ortodonzia", è aggiunta la voce: "in
Italia: titolo di specialista in ortognatodonzia rilasciato dalla
autorità competente.";
b) al punto II, "chirurgia odontostomatologica", è aggiunta
la voce: "in Italia: titolo di specialista in chirurgia
odontostomatologica rilasciato dalla autorità competente". |
Art.
27. (Disposizioni finanziarie). |
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Art.
27. (Disposizioni finanziarie). |
1.
Agli oneri derivanti dalla istituzione dell'albo di cui all'articolo 3 si provvede
mediante i contributi versati dagli iscritti. |
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Identico. |
2.
Agli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio professionale si provvede con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione
a carico dei partecipanti. |
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